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	<title>Campionati, NOIF, C.G.S., Carte Federali FIGC-LND Lazio</title>
	<link>http://figclazio.info</link>
	<description>Info, notizie e commenti su campionati, noif, codice giustizia sportiva e sulle Carte Federali della FIGC / LND (Lega Nazionale Dilettanti) nel Lazio</description>
	<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 15:04:40 +0000</pubDate>
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	<language>en</language>
			<item>
		<title>Numero verde Assicurazione Calcio LND</title>
		<link>http://figclazio.info/2011/01/17/numero-verde-assicurazione-calcio-lnd/</link>
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		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 15:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferter Resius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[La Lega Nazionale Dilettanti, d&#8217;intesa con la INA Assitalia S.p.A. ha deciso, per poter meglio tutelare i suoi tesserati, di avviare una nuova modalità di comunicazione relativa al regime assicurativo. A partire da venerdì 14 gennaio 2011 sarà attivo, dunque, il nuovo numero verde 800092580.
Tale numero potrà essere usato esclusivamente per richiedere informazioni e chiarimenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">La Lega Nazionale Dilettanti, d&#8217;intesa con la INA Assitalia S.p.A. ha deciso, per poter meglio tutelare i suoi tesserati, di avviare una nuova modalità di comunicazione relativa al regime assicurativo. A partire da venerdì 14 gennaio 2011 sarà attivo, dunque, il nuovo numero verde 800092580.</p>
<p align="justify">Tale numero potrà essere usato esclusivamente per richiedere informazioni e chiarimenti sulla polizza.</p>
<p align="justify"><strong>A coloro che invece apriranno una posizione di infortunio con INA Assitalia S.p.A., dopo aver avviato la consueta procedura di denuncia</strong> (che, si ricorda, non si effettua per via telefonica ma attraverso l&#8217;invio del modulo pertinente), <strong>sarà recapitato unitamente all&#8217;attribuzione del numero di sinistro, un numero verde &#8220;privato&#8221; per il disbrigo diretto delle pratiche inerenti all&#8217;incidente</strong>.</p>
<p align="justify">L&#8217;attivazione di L&#8217;attivazione di questi due numeri (quello per le informazioni - pubblico, e quello per la gestione del sinistro - privato) permetterà a tutti gli associati di gestire con più facilità e senza attese, attraverso il call center, il rapporto con la compagnia assicurativa e la gestione della propria posizione.</p>
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</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Risultati calcio in diretta (tempo reale)</title>
		<link>http://figclazio.info/2010/10/18/risultati-calcio-in-diretta-tempo-reale/</link>
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		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 21:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferter Resius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Risultati Calcio]]></category>

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		<description><![CDATA[Nasce il nuovo servizio per i risultati in tempo reale delle partite di calcio.
DirettaCalcio.eu offre i risultati in diretta di tutte le partite di calcio dei campionati italiani ed esteri.

Oltre al calcio sono presenti anche i risultati in tempo reale del Basket, del Football Americano, dell&#8217; Hockey e del tennis.
Clicca per visualizzare i risultati in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Nasce il nuovo servizio per i <a href="http://www.direttacalcio.eu" target="_blank" title="Risultati delle partite di calcio in diretta." onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.direttacalcio.eu');">risultati in tempo reale delle partite di calcio</a>.<br />
<a href="http://www.direttacalcio.eu" title="Risultati in Diretta delle partite di calcio" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.direttacalcio.eu');"><strong>DirettaCalcio.eu</strong></a> offre i risultati in diretta di tutte le partite di calcio dei campionati italiani ed esteri.
</p>
<p align="justify">Oltre al calcio sono presenti anche i risultati in tempo reale del Basket, del Football Americano, dell&#8217; Hockey e del tennis.</p>
<p align="justify"><a href="http://www.direttacalcio.eu" title="DirettaCalcio.eu" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.direttacalcio.eu');">Clicca per visualizzare i risultati in diretta delle partite di calcio</a>.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Web TV: partite calcio in diretta in streaming</title>
		<link>http://figclazio.info/2010/10/18/web-tv-partite-calcio-in-diretta-in-streaming/</link>
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		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 21:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferter Resius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web TV Calcio]]></category>

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		<description><![CDATA[CIRCOLARE N°13
Con riferimento alla Circolare n. 3, pubblicata dalla Lega Nazionale Dilettanti il 1 luglio 2010, si specifica che i rapporti con le “Web Tv” (riconosciute come tali dal Tribunale territoriale di competenza attraverso registrazione nell&#8217;apposito Albo) si intendono regolati secondo le stesse modalità previste dalla suddetta Circolare per le Emittenti Radiotelevisive private, nonchè dalla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CIRCOLARE N°13</p>
<p align="justify">Con riferimento alla Circolare n. 3, pubblicata dalla Lega Nazionale Dilettanti il 1 luglio 2010, si specifica che i rapporti con le “Web Tv” (riconosciute come tali dal Tribunale territoriale di competenza attraverso registrazione nell&#8217;apposito Albo) si intendono regolati secondo le stesse modalità previste dalla suddetta Circolare per le Emittenti Radiotelevisive private, nonchè dalla Circolare n. 4, pubblicata in pari data dalla stessa Lega, e dal Regolamento per la cronaca Radiotelevisiva della L.N.D. pubblicato sempre in data 1 luglio 2010.</p>
<p>Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.<br />
Cordiali saluti.</p>
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</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Rientro dal prestito (trasferimento temporaneo)</title>
		<link>http://figclazio.info/2010/10/04/rietro-dal-prestito/</link>
		<comments>http://figclazio.info/2010/10/04/rietro-dal-prestito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 15:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferter Resius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tesseramenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://figclazio.info/2010/10/04/rietro-dal-prestito/</guid>
		<description><![CDATA[RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO ART. 103 BIS
&#160;
Con la presente scrittura redatta in triplice copia, fra la Società ____________________________________________  Matricola _______________ rappresentata dal Sig._____________________________________ legale rappresentante della medesima, e la Società ___________________________________ Matricola ________________ rappresentata dal Sig._____________________________________ legale rappresentante della medesima ed il calciatore_________________________________________ si conviene la risoluzione del trasferimento a titolo temporaneo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO ART. 103 BIS</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Con la presente scrittura redatta in triplice copia, fra la Società ____________________________________________  Matricola _______________ rappresentata dal Sig._____________________________________ legale rappresentante della medesima, e la Società ___________________________________ Matricola ________________ rappresentata dal Sig._____________________________________ legale rappresentante della medesima ed il calciatore_________________________________________ si conviene la risoluzione del trasferimento a titolo temporaneo del sopraccitato avvenuto in data ____________ .</p>
<p align="justify">Ripristinati così i rapporti con l&#8217;originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell&#8217;attività ufficiale immediatamente successive.</p>
<p align="justify"> Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l&#8217;accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l&#8217;inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">SOCIETA’ CEDENTE       IL CALCIATORE           SOCIETA’ CESSIONARIA<br />
IL PRESIDENTE                                                             IL PRESIDENTE<br />
se il calciatore è minorenne occorrono le firme dei genitori
</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">VISTO DEPOSITO ____________________________<a title="risoluzione"></a></p>
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</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Requisiti Scuola Calcio</title>
		<link>http://figclazio.info/2010/09/22/requisiti-scuola-calcio/</link>
		<comments>http://figclazio.info/2010/09/22/requisiti-scuola-calcio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 12:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferter Resius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Scuola Calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://figclazio.info/2010/09/22/requisiti-scuola-calcio/</guid>
		<description><![CDATA[Requisiti comuni:


diffusione obbligatoria e consegna della “Carta dei Diritti del Bambino” (vedi sito: www.settoregiovanile.figc.it) ai giovani calciatori, ai tecnici, ai dirigenti e ai genitori dei tesserati;


impianto sportivo idoneo per l’avviamento al gioco del Calcio o del Calcio a Cinque in relazione al numero di bambini/e ed alla loro ripartizione oraria e giornaliera durante l’intera settimana;


attrezzature [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Requisiti comuni:</p>
<ol>
<li>
<p align="justify">diffusione obbligatoria e consegna della “Carta dei Diritti del Bambino” (vedi sito: www.settoregiovanile.figc.it) ai giovani calciatori, ai tecnici, ai dirigenti e ai genitori dei tesserati;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">impianto sportivo idoneo per l’avviamento al gioco del Calcio o del Calcio a Cinque in relazione al numero di bambini/e ed alla loro ripartizione oraria e giornaliera durante l’intera settimana;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">attrezzature idonee per l’insegnamento del gioco del Calcio o del Calcio a Cinque;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">condizioni igienico ambientali adatte ad accogliere gli iscritti della Società;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">nomina di un Dirigente Responsabile della “Scuola di Calcio” o dei “Centri Calcistici di Base”, che sia componente del Consiglio Direttivo della Società stessa;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">partecipazione obbligatoria del Responsabile Tecnico e del Dirigente Responsabile della ‘Scuola di Calcio’ o del ‘Centro Calcistico di Base’ alle riunioni organizzate secondo gli indirizzi del Settore Giovanile e Scolastico;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">un medico, quale coordinatore dei servizi di tutela sanitaria.</p>
</li>
</ol>
<p><strong>SCUOLA CALCIO QUALIFICATA.</strong><br />
<em>Affiliazione</em>: almeno due stagioni sportive (non viene considerato l’anno in sportiva in corso).</p>
<p><em>Attività ufficiale nelle seguenti categorie:</em></p>
<ul>
<li>PICCOLI AMICI,</li>
<li>PULCINI,</li>
<li>ESORDIENTI,</li>
<li>GIOVANISSIMI,</li>
<li>ALLIEVI;</li>
</ul>
<p><em>Numero minimo di bambini e/o bambine</em>:</p>
<ul>
<li>PICCOLI AMICI: 10 bambini/e,</li>
<li>PULCINI:    15 bambini/e,</li>
<li>ESORDIENTI:    15 bambini/e</li>
</ul>
<p align="justify">Partecipazione obbligatoria ai principali    Tornei,    Eventi    e Manifestazioni per le categorie di base (p.e. “Sei Bravo a&#8230; Scuola di Calcio”, “Fun Football”, ecc.);</p>
<p align="justify"><em>Istruttori</em>:</p>
<ul>
<li>
<p align="justify">Rapporto istruttore/allievi non inferiore 1:20 (p.e. per 150 iscritti almeno 8 istruttori)</p>
</li>
<li>
<p align="justify">rapporto fra tecnici qualificati, “Istruttori di Scuola Calcio” CONI- FIGC e numero di allievi iscritti non inferiore ad 1:30 (p.e.: per 150    iscritti    almeno    5    T ecnici qualificati);</p>
</li>
<li>
<p align="justify">Tesseramento di almeno 3 Tecnici qualificati destinati alle tre categorie dell’Attività di Base;</p>
</li>
</ul>
<p align="justify">Consegna di una copia del tesseramento  dei Tecnici operanti nella Scuola di Calcio.</p>
<p align="justify">Tesseramento di un Responsabile Tecnico in possesso di qualifica Tecnica Federale e iscritto all’albo del Settore Tecnico. Indicazione del Dirigente Responsabile facente parte del Consiglio Direttivo della Societa.</p>
<p align="justify">Strutture ed Attrezzature idonee per l’insegnamento del gioco del calcio.<br />
Consegna della Programmazione tecnico–didattica con indicazione di obiettivi, metodi e contenuti.<br />
Presentazione e realizzazione, nel corso della stagione sportiva, di un progetto di attività di informazione ed aggiornamento, con almeno cinque incontri, rivolto a Dirigenti,    Tecnici    e Genitori.<br />
Collaborazione di uno Psicologo di provata esperienza quale esperto dello sviluppo delle relazioni umane.
</p>
<p align="justify"><em>Altri progetti (per ottenere il riconoscimento come ‘Scuola di Calcio Qualificata’ deve essere realizzato almeno un progetto a scelta):</em></p>
<ul>
<li>
<p align="justify">Realizzazione, nel corso della stagione    sportiva, di una Convenzione con almeno un Istituto Scolastico (vedi Allegato n°5 al CU n°1 FIGC-SGS) Partecipazione ad    attività ufficiale nelle categorie di base o giovanili con almeno una squadra composta da sole bambine o mista, bambini e bambine, con un numero minimo complessivo di 7 tesserate.</p>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<p align="justify">Sviluppo di un progetto di integrazione tra diversamente abili e giovani calciatori frequentanti la società, della durata minima di tre mesi, con frequenza minima bi-settimanale. Il progetto verrà valutato dal Settore Giovanile e Scolastico.</p>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<p align="justify">Sviluppo di un progetto sociale legato al territorio di appartenenza realizzato in collaborazione con enti o istituzioni che ne certifichino l’attività effettivamente svolta. Possono essere realizzati anche progetti per proprio conto, purché sia possibile certificarne l’attività. Il progetto verrà valutato dal Settore Giovanile e Scolastico.</p>
</li>
</ul>
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</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Rapporti tra le società calcistiche e gli organi di  informazione</title>
		<link>http://figclazio.info/2010/09/22/rapporti-tra-le-societa-calcistiche-e-gli-organi-di-informazione/</link>
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		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 11:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferter Resius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cronaca Radiotelivisiva Partite di Calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://figclazio.info/2010/09/22/rapporti-tra-le-societa-calcistiche-e-gli-organi-di-informazione/</guid>
		<description><![CDATA[Norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di  informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2010/2011.
Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di  informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2010/2011.</strong></p>
<p align="justify">Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2010/2011, fatte salve le direttive in merito emanate dalla Lega stessa per l’attività del  Comitato Interregionale.</p>
<p align="justify"><strong>Art. 1  ACCESSO AGLI STADI.</strong></p>
<p align="justify">Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:</p>
<ul>
<li>
<p align="justify">a) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.l. e dall’U.S.S.I.;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">b) i giornalisti, i radiocronisti ed i telecronisti che siano in possesso dell’accredito per l’accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall’art. 9 della presente circolare;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">c) i fotografi che siano in possesso dell’accredito per l’accesso rilasciato dalla Società ospitante nel rispetto delle modalità specificamente previste dalla lettera a/7 dell’art. 9 della presente circolare;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">d) i tecnici e gli operatori radiofonici e televisivi che abbiano facoltà di accesso ai sensi degli articoli 4 e 6 del «Regolamento per l’esercizio della cronaca radiotelevisiva» emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti con Circolare n. 3 del 1 luglio 2010.</p>
</li>
</ul>
<p align="justify"><strong>Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA.</strong></p>
<p align="justify">Possono accedere alla Tribuna Stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 previa esibizione della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I., dall’U.S.S.I. o dell’accredito per l’ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall’art. 9 della presente Circolare.<br />
<strong><br />
Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA</strong></p>
<p align="justify">Possono accedere ai locali adibiti a Sala Stampa, previa esibizione della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I., dall’U.S.S.I. o dell’accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante, i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963.<br />
Possono accedere altresì alla Sala Stampa i radiocronisti, i telecronisti e gli operatori radiotelevisivi che siano in possesso dell’accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalle lettere a/6 e a/8 deIl’art. 9 della presente Circolare.
</p>
<p align="justify"><strong>Art. 4 ACCESSO AL RECINTO Dl GIUOCO.</strong></p>
<p align="justify">Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l’accesso al recinto di giuoco dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti e dei tecnici radiofonici e televisivi.<br />
Possono accedere al recinto di giuoco soltanto i fotografi che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla lettera a/7 dell’art. 9 della presente Circolare.<br />
I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di giuoco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco nelle apposite postazioni situate dietro le porte e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate.<br />
Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi che abbiano ottenuto l’accesso al recinto di giuoco.
</p>
<p align="justify"><strong>Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI.</strong></p>
<p align="justify">Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l’accesso dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi al sottopassaggio ed agli spogliatoi dell’arbitro e delle due squadre.<br />
L’accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle «Carte Federali».
</p>
<p align="justify"><strong>Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI.</strong></p>
<p align="justify">Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l’accesso dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi ai locali antistanti gli spogliatoi.<br />
L’accesso ai locali antistanti gli spogliatoi potrà essere concesso ai giornalisti, ai radiocronisti, ai telecronisti ed ai tecnici radiofonici e televisivi:</p>
<ul>
<li>
<p align="justify">a) soltanto dopo che la terna arbitrale, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.</p>
</li>
</ul>
<p align="justify"><strong>Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI.</strong></p>
<p align="justify">In occasione delle gare ufficiali e non della Società ospitante e ospitata i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai radiocronisti, telecronisti e agli operatori radiotelevisivi accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste delle lettere a/6 e a/8 dell’art. 9 della presente circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche ospitanti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della presente Circolare.<br />
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.<br />
Le interviste effettuate nella Sala Stampa, o comunque all’interno degli stadi, potranno essere trasmesse in differita dalle Emittenti Radiofoniche e Televisive non prima di trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione previste nell’esercizio del diritto di cronaca.
</p>
<p align="justify"><strong>Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE.</strong></p>
<p align="justify">L’art. 48, comma 2, del «Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti» stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine.<br />
In considerazione di quanto sopra le Società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di circostanze con finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati o Divisioni.<br />
Qualora l’autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando d’accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante ma non potranno accedere al recinto di giuoco.<br />
<strong><br />
Art. 9 MODALITA’ DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI.</strong></p>
<p align="justify">La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l’accesso agli stadi dei giornalisti e dei tecnici degli Organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2010/2011.<br />
Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti alla condizione che vengano rispettate, per quanto riguarda i limiti e le modalità, le seguenti disposizioni:</p>
<ul>
<li>
<p align="justify">a/1 -    le richieste di rilascio ai giornalisti delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori responsabili;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">a/2 -    le «Tessere-Stampa» saranno valide per l’intera stagione sportiva 2010/2011; i «tagliandi di accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">a/3 -    le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell’inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2010/2011; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno quattro giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l’accesso;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">a/4 -    le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">a/5 -    i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati» da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">a/6 - i    «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai radiocronisti ed ai telecronisti delle Emittenti radiofoniche e televisive che abbiano ottenuto il nullaosta per l’esercizio della cronaca e che facciano pervenire la richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel pieno rispetto dell’art. 8 del «Regolamento per l’esercizio della cronaca radiotelevisiva»;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">a/7 -    i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all’Albo professionale; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle Agenzie fotografiche o degli Organi di informazione interessati almeno quattro giorni prima della gara per la quale viene richiesto l’accesso; i fotografi che otterranno il rilascio dei «Tagliandi di accesso» saranno tenuti al rigoroso rispetto dell’art. 3 della presente circolare;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">a/8 - i    tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle Emittenti radiotelevisive che abbiano ottenuto il nulla-osta potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall’Emittente di appartenenza di realizzare i servizi radiofonici o televisivi e che siano in possesso, a tale titolo, del “Tagliando di accesso” rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all’ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato dalla Emittente di appartenenza; si ribadisce che ciascuna Emittente radiotelevisiva potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.</p>
</li>
</ul>
<p align="justify">Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno ad esse richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell’interesse dell’Organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.<br />
Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche ospitanti dovranno:</p>
<ul>
<li>
<p align="justify">a) dare immediata comunicazione delle violazioni alla Lega Nazionale Dilettanti;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">b) negare l’accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera - Stampa»;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, radiocronisti, telecronisti, fotografi, tecnici ed operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.</p>
</li>
</ul>
<p align="justify">Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente circolare, saranno perseguite ai sensi dell’art. 1 del C.G.S.­</p>
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</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cronaca Radiotelevisiva partite di calcio</title>
		<link>http://figclazio.info/2010/09/22/cronaca-radiotelevisiva-partite-di-calcio/</link>
		<comments>http://figclazio.info/2010/09/22/cronaca-radiotelevisiva-partite-di-calcio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 11:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferter Resius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cronaca Radiotelivisiva Partite di Calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://figclazio.info/2010/09/22/cronaca-radiotelevisiva-partite-di-calcio/</guid>
		<description><![CDATA[REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOTELEVISIVA DELLE GARE ORGANIZZATE NELL’AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.
La Lega Nazionale Dilettanti, considerato l’interessamento relativo alle gare disputate nell’ambito della stessa sede locale e allo scopo di garantire sia l’esercizio del diritto di cronaca sia i diritti delle società associate, ha predisposto il seguente:
REGOLAMENTO


La Lega Nazionale Dilettanti autorizza, anche per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOTELEVISIVA DELLE GARE ORGANIZZATE NELL’AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.</strong></p>
<p align="justify">La Lega Nazionale Dilettanti, considerato l’interessamento relativo alle gare disputate nell’ambito della stessa sede locale e allo scopo di garantire sia l’esercizio del diritto di cronaca sia i diritti delle società associate, ha predisposto il seguente:</p>
<p align="justify">REGOLAMENTO</p>
<ol>
<li>
<p align="justify">La Lega Nazionale Dilettanti autorizza, anche per la stagione sportiva 2010/2011, le Emittenti Radiotelevisive private ad esercitare il diritto di cronaca sportiva e riprese radiotelevisive sui campi ove si disputano le gare delle società associate alla Lega stessa, nel rispetto delle modalità del presente Regolamento.</p>
</li>
<li>
<p align="justify">La Lega Nazionale Dilettanti concede alle Emittenti Radiotelevisive private italiane, per la stagione sportiva 2010/2011, il nulla-osta per l’esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva:</p>
<ul>
<li>
<p align="justify"> per l’esercizio della cronaca radiofonica:<br />
trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell’intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti Radiofoniche abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flashes di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di tre minuti primi;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">per l’esercizio della cronaca televisiva:<br />
sintesi filmate, trasmesse in differita, di durata complessiva non superiore ai tre minuti.</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p align="justify">L’esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la riproduzione televisiva integrale delle gare, di tempi delle gare stesse, di brani o sintesi, nè con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni radiofoniche o televisive, le eventuali autorizzazioni dovranno formare oggetto di accordi privati fra le singole Emittenti e le società interessate, soggette alla ratifica da parte delle rispettive Divisioni o dai Comitati competenti, fermo restando che non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.</p>
</li>
<li>
<p align="justify">Il nulla-osta per l’esercizio della cronaca e per la ripresa del relativo materiale audiovisivo entro i limiti di cui all’art. 2) viene rilasciato - per delega della Lega Nazionale Dilettanti - dalle competenti Divisioni o Comitati, a richiesta delle Emittenti private che:</p>
<ul>
<li>
<p align="justify">a) risultino autorizzate dalle competenti Autorità, in base alle disposizioni legislative vigenti, all’esercizio della stazione radiofonica e/o televisiva per la quale viene rilasciato il nulla-osta (certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, concessione governativa relativa alle frequenze e certificato della Camera di Commercio-visura camerale);</p>
</li>
<li>
<p align="justify">b) risultino iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell’art. 5 della Legge 3/2/1963 n. 69;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">c) affidino i propri servizi di cronaca sportiva a persone iscritte all’Albo dei Giornalisti professionisti e/o pubblicisti, nel rispetto della Legge 3/2/1963 n. 69;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">d) accettino tutte le clausole del presente Regolamento e si impegnino a rispettarle;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">e) abbiano stipulato, con una primaria compagnia di assicurazione, polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell’esercizio dell’attività di cronaca e/o di ripresa all’interno degli stadi.</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p align="justify">Il nulla-osta delle Divisioni e dei Comitati viene rilasciato per l’intera stagione calcistica per la quale è richiesto, e comunque cessa di ogni validità al 30 giugno di ogni anno.</p>
</li>
<li>
<p align="justify">Per ottenere il nulla-osta, ogni Emittente privata radiofonica o televisiva deve inoltrare domanda scritta alla rispettiva Divisione o al Comitato competente, alla quale deve essere allegata:</p>
<ul>
<li>
<p align="justify">a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 4;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">b) le generalità del o dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l’effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all’Albo;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante dell’Emittente stessa;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">d) copia della polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla Iett. e) del precedente art. 4.</p>
</li>
</ul>
<p>La Divisione o il Comitato esaminate le domande e la relativa documentazione nell’ordine in cui le stesse pervengono, e ove ne ritengano la regolarità, concederanno all’emittente il nulla-osta, a valere fino al 30 giugno successivo.</li>
<li>
<p align="justify">La Divisione o il Comitato in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l’Emittente:</p>
<ul>
<li>
<p align="justify">a) non risulti più in tutto od in parte in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">b)    non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento, o per aver diffuso i servizi di cronaca senza osservare i limiti indicati nei precedenti artt. 2 e 3, o per non essersi attenuta alle disposizioni contenute negli artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento.</p>
</li>
</ul>
<p>Nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, resta salvo il diritto della Divisione e del Comitato e/o delle Società interessate di ottenere dall’Emittente inadempiente il risarcimento dei danni subiti.</li>
<li>
<p align="justify">Per accedere agli stadi, ai fini dell’esercizio della cronaca sportiva e della ripresa del relativo materiale, le Emittenti private in possesso del nulla-osta della rispettiva Divisione o del Comitato devono far pervenire alla società organizzatrice dell’incontro una richiesta scritta, anche telegrafica, almeno 4 giorni prima della data per cui la partita è programmata. Ove l’Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la società rilascia l’autorizzazione all’accesso, valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce.<br />
Le società potranno negare l’autorizzazione all’accesso qualora l’Emittente non risulti in possesso del nulla-osta della Divisione o del Comitato o lo abbiano revocato per i motivi indicati al precedente art. 7.<br />
Le società potranno altresì negare l’autorizzazione all’accesso nello stadio in ogni altro caso in cui l’ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e delle attrezzature di registrazione e ripresa sia ritenuto dalla società pregiudizievole per l’ordine e l’incolumità pubblica all’interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell’incontro.</p>
</li>
<li>
<p align="justify">I servizi di cronaca radiofonici e televisivi devono essere effettuati esclusivamente da persone iscritte all’Albo dei giornalisti e/o pubblicisti. Tale qualifica deve essere comprovata, all’atto dell’ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all’Ordine professionale.<br />
La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all’ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall’Emittente, attestante la sua appartenenza all’Emittente stessa.<br />
In difetto del documento di identificazione di cui sopra, gli organizzatori dell’incontro non sono tenuti a consentire l’accesso a giornalisti, pubblicisti e personale tecnico.</p>
</li>
<li>
<p align="justify">E’ fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti radiofoniche e televisive:</p>
<ul>
<li>
<p align="justify"> di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all’esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">di valersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, le rampe ed i passaggi;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l’incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l’afflusso ed il deflusso degli spettatori;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">di richiedere l’assistenza del personale in forza allo stadio.</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p align="justify">Le Emittenti radiotelevisive sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., le Divisioni, i Comitati e le società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l’Ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall’inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.</p>
</li>
</ol>
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</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 MASCHILE DI SERIE C1 e SERIE C2 E DI CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C PER LA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012, IN CASO DI VACANZA DI POSTI.</title>
		<link>http://figclazio.info/2010/09/10/criteri-di-ammissione-ai-campionati-di-calcio-a-5-maschile-di-serie-c1-e-serie-c2-e-di-calcio-a-5-femminile-serie-c-per-la-stagione-sportiva-20112012-in-caso-di-vacanza-di-posti/</link>
		<comments>http://figclazio.info/2010/09/10/criteri-di-ammissione-ai-campionati-di-calcio-a-5-maschile-di-serie-c1-e-serie-c2-e-di-calcio-a-5-femminile-serie-c-per-la-stagione-sportiva-20112012-in-caso-di-vacanza-di-posti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferter Resius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Calcio a 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://figclazio.info/2010/09/10/criteri-di-ammissione-ai-campionati-di-calcio-a-5-maschile-di-serie-c1-e-serie-c2-e-di-calcio-a-5-femminile-serie-c-per-la-stagione-sportiva-20112012-in-caso-di-vacanza-di-posti/</guid>
		<description><![CDATA[ 1/A PRINCIPI COMUNI.


a) Nell’attribuzione dei posti eventualmente disponibili, avranno priorità assoluta le Società alle quali, per disposizione federale, verrà attribuita una categoria diversa da quella di appartenenza;




b) Le Società classificate al 1° posto “ex-aequo” del girone di appartenenza perdenti la gara di spareggio per l’ammissione alla categoria superiore, verranno considerate al 2° posto della graduatoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> 1/A PRINCIPI COMUNI.</strong></p>
<ul>
<li>
<p align="justify">a) Nell’attribuzione dei posti eventualmente disponibili, avranno priorità assoluta le Società alle quali, per disposizione federale, verrà attribuita una categoria diversa da quella di appartenenza;</p>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<p align="justify">b) Le Società classificate al 1° posto “ex-aequo” del girone di appartenenza perdenti la gara di spareggio per l’ammissione alla categoria superiore, verranno considerate al 2° posto della graduatoria del proprio girone;</p>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<p align="justify">c) In caso di parità di punteggio per l’attribuzione delle posizioni di classifica utilizzate per la predisposizione delle graduatorie, varranno, nell’ordine, i seguenti criteri:</p>
<ol>
<li>
<p align="justify">maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">miglior differenza reti negli incontri diretti</p>
</li>
<li>
<p align="justify">miglior differenza reti (intero Campionato);</p>
</li>
<li>
<p align="justify">maggior numero di reti attive (intero Campionato);</p>
</li>
<li>
<p align="justify">sorteggio</p>
</li>
</ol>
</li>
</ul>
<p align="justify">Dopo aver soddisfatto le disposizioni di cui al punto a), al termine della stagione sportiva 2010/2011, verranno predisposte particolari graduatorie per l’ammissione ai Campionati di categoria superiore.</p>
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</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Omologazione Impianti Sportivi</title>
		<link>http://figclazio.info/2010/09/10/omologazione-impianti-sportivi/</link>
		<comments>http://figclazio.info/2010/09/10/omologazione-impianti-sportivi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferter Resius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campi Sportivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://figclazio.info/2010/09/10/omologazione-impianti-sportivi/</guid>
		<description><![CDATA[Il Comitato Regionale Lazio, al fine di supportare le Società nelle problematiche relative al rilascio delle certificazioni necessarie per gli impianti sportivi (Agibilità, nulla osta alla pubblica fruizione sicurezza attiva e passiva) ha istituito una servizio di consulenza affidato all’Arch. Mauro Schiavone, professionista consulente CONI in materia di Edilizia Sportiva.
Le Società che vorranno avvalersi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Il Comitato Regionale Lazio, al fine di supportare le Società nelle problematiche relative al rilascio delle certificazioni necessarie per gli impianti sportivi (Agibilità, nulla osta alla pubblica fruizione sicurezza attiva e passiva) ha istituito una servizio di consulenza affidato all’Arch. Mauro Schiavone, professionista consulente CONI in materia di Edilizia Sportiva.</p>
<p align="justify">Le Società che vorranno avvalersi di tale servizio dovranno fare richiesta a mezzo fax (06.41217815) indicando le problematiche per le quali necessitano assistenza.</p>
<p align="justify"><a href="http://www.crlazio.org/public/modulistica/pdf/pagina.jpg" title="Moduli Richiesta Omologazione Impianto Sportivo" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.crlazio.org');">Modulo per la richiesta di omologazione dell&#8217; impianto sportivo</a>.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://figclazio.info/?p=283&amp;akst_action=share-this" title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_283" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://figclazio.info/2010/09/10/omologazione-impianti-sportivi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NOIF: Art. 38 (Il tesseramento dei tecnici)</title>
		<link>http://figclazio.info/2010/09/04/noif-art-38-il-tesseramento-dei-tecnici/</link>
		<comments>http://figclazio.info/2010/09/04/noif-art-38-il-tesseramento-dei-tecnici/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 19:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferter Resius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[N.O.I.F.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://figclazio.info/2010/09/04/noif-art-38-il-tesseramento-dei-tecnici/</guid>
		<description><![CDATA[1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.
2. Le Leghe professionistiche provvedono agli adempimenti relativi al visto di esecutività degli eventuali contratti economici.
3. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.</p>
<p align="justify">2. Le Leghe professionistiche provvedono agli adempimenti relativi al visto di esecutività degli eventuali contratti economici.</p>
<p align="justify">3. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per la quale è richiesto, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali.</p>
<p align="justify">4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo il disposto di cui all’art. 30, comma 2 del Regolamento del Settore tecnico, nonché quanto disciplinato negli accordi collettivi fra l’Associazione di categoria e le Leghe Professionistiche o nei protocolli d’intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale dilettanti e ratificati dalla FIGC, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società.</p>
<p align="justify">Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l’attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario.</p>
<p align="justify">Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell’inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva solo nell’ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l’incarico di responsabile della I squadra.</p>
<p align="justify">5. I tecnici possono assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la stagione sportiva successiva soltanto se abbiano risolto ogni rapporto con la società per la quale è in corso un tesseramento oppure se è giunto a conclusione il Campionato da questa disputato. In ogni caso si applicano le disposizioni dell&#8217;accordo Collettivo o del Contratto-tipo.</p>
<p align="justify">6. Per quanto non previsto nelle presenti norme si applicano le disposizioni delle norme sull&#8217;ordinamento del Settore Tecnico.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://figclazio.info/?p=279&amp;akst_action=share-this" title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_279" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://figclazio.info/2010/09/04/noif-art-38-il-tesseramento-dei-tecnici/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Modulo svincolo per decadenza tesseramento (Art. 32 bis NOIF)</title>
		<link>http://figclazio.info/2010/09/04/modulo-svincolo-per-decadenza-tesseramento-art-32-noif/</link>
		<comments>http://figclazio.info/2010/09/04/modulo-svincolo-per-decadenza-tesseramento-art-32-noif/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 18:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferter Resius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tesseramenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://figclazio.info/2010/09/04/modulo-svincolo-per-decadenza-tesseramento-art-32-noif/</guid>
		<description><![CDATA[In allegato il modulo per lo svincolo per decadenza del tesseramento di un calciatore calciatore in base all&#8217; art. 32 bis del NOIF.
Scarica il modulo per lo svincolo per decadenza tesseramento (Art. 32 bis NOIF).
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]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In allegato il <strong>modulo per lo svincolo per decadenza del tesseramento di un calciatore calciatore in base all&#8217; <a href="http://figclazio.info/2010/08/21/noif-art-32-bis-durata-del-vincolo-di-tesseramento-e-svincolo-per-decadenza/" title="Art. 32 bis (Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza)" target="_blank">art. 32 bis del NOIF</a>.</strong></p>
<p><a href="http://figclazio.info/files/2010/09/svincolo-decadenza-tesseramento.pdf" title="Scarica il modulo per lo svincolo per decadenza tesseramento (Art. 32 NOIF).">Scarica il modulo per lo svincolo per decadenza tesseramento (Art. 32 bis NOIF).</a></p>
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</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Nuovo Tesseramento (Cartellino Giallo) - Aggiornamento posizione calciatore</title>
		<link>http://figclazio.info/2010/09/04/nuovo-tesseramento-cartellino-giallo-aggiornamento-posizione-calciatore/</link>
		<comments>http://figclazio.info/2010/09/04/nuovo-tesseramento-cartellino-giallo-aggiornamento-posizione-calciatore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferter Resius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tesseramenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://figclazio.info/2010/09/04/nuovo-tesseramento-cartellino-giallo-aggiornamento-posizione-calciatore/</guid>
		<description><![CDATA[E’ stato riscontrato che per quanto riguarda le richieste di aggiornamento posizione - richiesta tesseramento (moduli gialli LND) spesso viene indicato un codice fiscale non corrispondente ai dati del tesserato o addirittura viene omesso.
Ciò comporta notevoli ritardi nella lavorazione meccanografica in quanto, dove possibile, si deve provvedere a ricercare i dati corretti in assenza dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">E’ stato riscontrato che per quanto riguarda le <strong>richieste di aggiornamento posizione</strong> - <strong>richiesta tesseramento (moduli gialli LND)</strong> spesso viene indicato un codice fiscale non corrispondente ai dati del tesserato o addirittura viene omesso.</p>
<p align="justify">Ciò comporta notevoli ritardi nella lavorazione meccanografica in quanto, dove possibile, si deve provvedere a ricercare i dati corretti in assenza dei quali non si può procedere al tesseramento.</p>
<p align="justify">Pertanto, pur comprendendo il disagio che viene arrecato alle società ma al fine di consentire una rilevazione esatta delle posizioni di tesseramento con riferimento ai casi di omonimia o di doppio nome si dispone che a partire dalla data odierna alle richieste di tesseramento dovrà obbligatoriamente essere allegata copia del tesserino rilasciato dall’Agenzia delle Entrato o della tessera sanitaria dal quale desumere il codice fiscale del tesserato.</p>
<p><u><strong><br />
</strong></u></p>
<p align="justify"><u><strong>I tesseramenti privi del predetto documento non verranno accettati.</strong></u></p>
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</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Regolamento LND: Art. 27 (I Campi di Gioco)</title>
		<link>http://figclazio.info/2010/09/03/regolamento-lnd-art-27-i-campi-di-gioco/</link>
		<comments>http://figclazio.info/2010/09/03/regolamento-lnd-art-27-i-campi-di-gioco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferter Resius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Regolamento LND (Lega Nazionale Dilettanti)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://figclazio.info/2010/09/03/regolamento-lnd-art-27-i-campi-di-gioco/</guid>
		<description><![CDATA[1.Per lo svolgimento delle gare ufficiali è  richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato, che sia  rispondente alle seguenti regole:
A) Per l’attività organizzata dal Comitato  Interregionale :
Campionato Nazionale Serie D I campi di giuoco devono  essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e  ottenere il visto rilasciato dalla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">1.Per lo svolgimento delle gare ufficiali è  richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato, che sia  rispondente alle seguenti regole:</p>
<p><strong>A) Per l’attività organizzata dal Comitato  Interregionale :</strong></p>
<p align="justify">Campionato Nazionale Serie D I campi di giuoco devono  essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e  ottenere il visto rilasciato dalla Commissione Provinciale di vigilanza.  Devono, inoltre, possedere le caratteristiche e i requisiti previsti dal “Regolamento Impianti  Sportivi”. Gli impianti di nuova costruzione devono essere dotati di un  campo avente dimensioni non inferiori a mt. 105 x 65. In casi  eccezionali, le misure dei campi possono essere ridotte fino a 100 mt.  per la lunghezza e fino a 60 mt. per la larghezza.<br />
<strong>Campionato Nazionale Juniores</strong></p>
<ul>
<li>
<p align="justify">a) Terreni di giuoco : Gli impianti di giuoco debbono essere dotati di un campo aventi dimensioni non inferiori a mt. 60 x 100.</p>
</li>
<li>
<p align="justify"> b) Spogliatoi: Gli spogliatoi debbono essere ubicati all&#8217;interno del recinto di giuoco e  separati per ciascuna delle due squadre e per l&#8217;arbitro. Debbono  essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed  adeguatamente protetti.</p>
</li>
<li>
<p align="justify"> c) Recinzioni : II recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete  metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.  Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od  ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare  una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).</p>
</li>
</ul>
<p><strong> Per l’attività organizzata dai Comitati Regionali:</strong></p>
<ul>
<li> <em>a) Terreni di giuoco </em>:
<ul>
<li>
<p align="justify"><strong>Campionato di Eccellenza e Promozione</strong>: misure minime mt. 60 x 100.</p>
</li>
<li>
<p align="justify"><strong>Campionato di 1a e 2a categoria; Campionato Regionale Juniores “Under 18”: misure minime mt. 50 x 100.</strong>Per i terreni di giuoco delle squadre di 1a e 2a categoria e del  Campionato Regionale Juniores “Under 18” è ammessa una tolleranza non  superiore al 2%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure  regolamentari.</p>
</li>
<li>
<p align="justify"><strong>Campionato di 3a categoria, 3a categoria; “Under 21”, Juniores  Provinciale “Under 18”, 3a categoria-“Under 18” e Attività Amatori:</strong>  misure minime mt. 45 x 90.<br />
E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p align="justify"><em>b) Spogliatoi: </em>Gli spogliatoi devono essere ubicati all&#8217;interno del recinto di giuoco e  separati per ciascuna delle due squadre e per l&#8217;arbitro. Gli spogliatoi  dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di  Calcio Femminile, di Calcio a Cinque, di 2a categoria, di 3a categoria,  di 3a categoria – “Under 21”, Juniores – “Under 18”, di 3a categoria –  “Under 18” ed all’Attività Amatori possono essere ubicati anche  all&#8217;esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.</p>
</li>
<li>
<p align="justify"><em>c) Recinzioni:</em> II recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete  metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.  Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.)  deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).</p>
</li>
</ul>
<p><strong> C) Per l&#8217;attività svolta nell&#8217; ambitod ella Divisione Calcio Femminile:</strong></p>
<ul>
<li>a)  Terreni di giuoco:
<ul>
<li><strong>Campionati Nazionali: misure minime mt. 60 x 100.</strong></li>
<li><strong>Campionati Regionali: misure minime mt. 45 x 90.</strong></li>
</ul>
<p>E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.</li>
</ul>
<p><strong>D) Per l’attività svolta nell&#8217; ambito della Divisione Calcio a Cinque:</strong></p>
<ul>
<li>
<p align="justify"> a) Gli impianti : Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei  requisiti previsti dal relativo “Regolamento Impianti sportivi” ed  essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla  Legge. La Divisione Calcio a Cinque può fissare annualmente le capienze  minime degli impianti. I rettangoli di giuoco devono essere piani,  rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5%  nella direzione degli assi, rispondenti alle “Regole del Giuoco”.</p>
</li>
<li>
<p align="justify">b) Terreni di giuoco: I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate: Per le gare del <strong>Campionato Nazionale di Serie “A”</strong> non è consentito  l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi  devono essere coperti e avere le seguenti misure:<strong> Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;</strong></p>
<p align="justify">E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime con esclusione delle gare di play off e play out.</p>
<p align="justify">Per le gare del <strong>Campionato Nazionale di Serie “A2”</strong> non è consentito  l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi  devono essere coperti e avere le seguenti misure: <strong>Lunghezza minima mt. 34, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22;</strong></p>
<p align="justify"> <strong>Per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie A2 è  consentita, per la sola Stagione Sportiva successiva, la tolleranza del  3% delle misure minime, con esclusione delle gare di play-off e/o  play-out.</strong></p>
<p align="justify"> Per le gare del<strong> Campionato Nazionale di Serie “B” </strong>non è consentito  l’uso di campi in terra battuta. I campi devono avere le seguenti  misure: Campi al coperto Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42; Larghezza  minima mt. 16, massima mt. 22; Campi scoperti: Lunghezza minima mt. 35,  massima mt. 42; Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22;</p>
<p align="justify"> A far data dal 1° Luglio 2010 l’ultima parte della lett. b) precedente è così sostituita:</p>
<p align="justify"> Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “B” non è consentito  l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi  devono essere coperti e avere le seguenti misure: Campi al coperto Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.</p>
<p align="justify"> <strong>Campionati Regionali e Provinciali: Campi al coperto: Lunghezza minima  mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22;</strong> <strong>Campi  scoperti: Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22.</strong></p>
</li>
<li>
<p align="justify">b) Spogliatoi : gli spogliatoi debbono essere ubicati all’interno del recinto di giuoco e  separati per ciascuna delle due squadre e per l’arbitro. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.</p>
</li>
<li>
<p align="justify">c) Recinzioni Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt.2,20 o da altro sistema idoneo.</p>
</li>
<li>
<p align="justify">d) Campo per destinazione :  Tra le linee perimetrali e il rettangolo di giuoco e un qualunque  ostacolo, deve esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della  larghezza m. 1,00, denominato “campo per destinazione”. Per le Società che hanno l’obbligatorietà di giocare in campi coperti, è consentita la tolleranza di cm. 10.</p>
</li>
</ul>
<p align="justify"> 2. Ogni modifica da apportare ai campi di giuoco dopo l’omologazione  deve essere autorizzata dal competente Comitato o Divisione. Dopo la  nuova omologazione, il relativo verbale deve essere affisso nello  spogliatoio dell&#8217;arbitro. In assenza di modifiche, le omologazioni  devono in ogni caso essere effettuate ogni tre stagioni sportive.</p>
<p align="justify"> 3.    Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari.</p>
<p align="justify"> 4. Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli  assistenti all&#8217;arbitro le prescritte bandierine di mt. 0,45 x 0,45 con  asta di legno della lunghezza di mt. 0,75.</p>
<p align="justify"> 5. Le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di giuoco di  due panchine sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le  persone ammesse in campo. Esse sono altresì tenute a predisporre, per  gli ufficiali di gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e  mettere a disposizione un numero di palloni efficienti, sufficiente per  la disputa della gara.</p>
<p align="justify"> 6. E’ autorizzato lo svolgimento dell’attività ufficiale  dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale.  Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente  anche quelle per l’attività di Calcio a Cinque – devono avere  necessariamente la preventiva omologazione da parte della Lega Nazionale  Dilettanti.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>C.G.S: Art. 55 (Norma transitoria)</title>
		<link>http://figclazio.info/2010/09/03/cgs-art-55-norma-transitoria/</link>
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		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferter Resius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[C.G.S. (Codice di Giustizia Sportiva)]]></category>

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		<description><![CDATA[1. Fino al momento della modifica della normativa federale in vigore, i rinvii agli articoli 13 e 14 del Codice di giustizia sportiva contenuti nella stessa normativa si intendono riferiti, per quanto di ragione, rispettivamente, alle corrispondenti disposizioni contenute nei nuovi articoli 18 e 19 del presente Codice.
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]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">1. Fino al momento della modifica della normativa federale in vigore, i rinvii agli articoli 13 e 14 del Codice di giustizia sportiva contenuti nella stessa normativa si intendono riferiti, per quanto di ragione, rispettivamente, alle corrispondenti disposizioni contenute nei nuovi articoli 18 e 19 del presente Codice.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://figclazio.info/?p=273&amp;akst_action=share-this" title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_273" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>C.G.S: Art. 54 (Entrata in vigore)</title>
		<link>http://figclazio.info/2010/09/03/cgs-art-54-entrata-in-vigore/</link>
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		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferter Resius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[C.G.S. (Codice di Giustizia Sportiva)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://figclazio.info/2010/09/03/cgs-art-54-entrata-in-vigore/</guid>
		<description><![CDATA[1. Le norme del presente Codice si applicano a partire dal 1 luglio 2007.
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]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Le norme del presente Codice si applicano a partire dal 1 luglio 2007.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://figclazio.info/?p=272&amp;akst_action=share-this" title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_272" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
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		</item>
		<item>
		<title>C.G.S: Art. 53 (Verifica periodica delle norme del Codice di giustizia sportiva)</title>
		<link>http://figclazio.info/2010/09/03/cgs-art-53-verifica-periodica-delle-norme-del-codice-di-giustizia-sportiva/</link>
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		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferter Resius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[C.G.S. (Codice di Giustizia Sportiva)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://figclazio.info/2010/09/03/cgs-art-53-verifica-periodica-delle-norme-del-codice-di-giustizia-sportiva/</guid>
		<description><![CDATA[1. Ogni due anni, le norme del presente Codice sono sottoposte a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza, anche tenendo conto dei pareri e delle proposte formulate dalla Commissione di garanzia della giustizia sportiva.
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]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">1. Ogni due anni, le norme del presente Codice sono sottoposte a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza, anche tenendo conto dei pareri e delle proposte formulate dalla Commissione di garanzia della giustizia sportiva.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://figclazio.info/?p=271&amp;akst_action=share-this" title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_271" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>C.G.S: Art. 52 (Competenze Collegi arbitrali)</title>
		<link>http://figclazio.info/2010/09/03/cgs-art-52-competenze-collegi-arbitrali/</link>
		<comments>http://figclazio.info/2010/09/03/cgs-art-52-competenze-collegi-arbitrali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferter Resius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[C.G.S. (Codice di Giustizia Sportiva)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://figclazio.info/2010/09/03/cgs-art-52-competenze-collegi-arbitrali/</guid>
		<description><![CDATA[1. La FIGC riconosce pieno effetto alle decisioni pronunciate dai Collegi arbitrali, costituiti sulla base degli accordi collettivi con le Associazioni rappresentative degli sportivi professionisti, per la risoluzione delle controversie fra sportivi professionisti e società di appartenenza e può altresì emanare ogni idoneo provvedimento per garantire esecutività alle stesse anche in caso di retrocessione e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">1. La FIGC riconosce pieno effetto alle decisioni pronunciate dai Collegi arbitrali, costituiti sulla base degli accordi collettivi con le Associazioni rappresentative degli sportivi professionisti, per la risoluzione delle controversie fra sportivi professionisti e società di appartenenza e può altresì emanare ogni idoneo provvedimento per garantire esecutività alle stesse anche in caso di retrocessione e di conseguente iscrizione ai campionati della LND delle società interessate.</p>
<p align="justify">2. Ai Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie tra società e tesserati non soggetti ad accordi collettivi, che in tal caso scelgono l’Arbitro di parte negli elenchi depositati presso la FIGC dalle associazioni di categoria abilitate.</p>
<p align="justify">3. Agli stessi Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie relative alle pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di società diverse da quelle di appartenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede disciplinare.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://figclazio.info/?p=270&amp;akst_action=share-this" title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_270" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://figclazio.info/2010/09/03/cgs-art-52-competenze-collegi-arbitrali/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>C.G.S: Art. 51 (Altri organi in materia disciplinare)</title>
		<link>http://figclazio.info/2010/09/03/cgs-art-51-altri-organi-in-materia-disciplinare/</link>
		<comments>http://figclazio.info/2010/09/03/cgs-art-51-altri-organi-in-materia-disciplinare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferter Resius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[C.G.S. (Codice di Giustizia Sportiva)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://figclazio.info/2010/09/03/cgs-art-51-altri-organi-in-materia-disciplinare/</guid>
		<description><![CDATA[1. Oltre a quanto previsto dal presente Codice, nell’ambito della FIGC operano i seguenti altri organi in materia disciplinare:


a) gli organi disciplinari dell’AIA per le infrazioni commesse dagli appartenenti all&#8217;Associazione stessa, secondo le norme del relativo Regolamento;


b) la Commissione disciplinare presso il Settore tecnico.


2. Qualora nel corso di procedimenti disciplinari emergano violazioni regolamentari di competenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">1. Oltre a quanto previsto dal presente Codice, nell’ambito della FIGC operano i seguenti altri organi in materia disciplinare:</p>
<ul>
<li>
<p align="justify">a) gli organi disciplinari dell’AIA per le infrazioni commesse dagli appartenenti all&#8217;Associazione stessa, secondo le norme del relativo Regolamento;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">b) la Commissione disciplinare presso il Settore tecnico.</p>
</li>
</ul>
<p align="justify">2. Qualora nel corso di procedimenti disciplinari emergano violazioni regolamentari di competenza degli Organi della giustizia domestica di cui al comma 1, lett. a), gli Organi della giustizia sportiva trasmettono copia degli atti al Procuratore arbitrale per il seguito di competenza.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://figclazio.info/?p=269&amp;akst_action=share-this" title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_269" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://figclazio.info/2010/09/03/cgs-art-51-altri-organi-in-materia-disciplinare/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>C.G.S: Art. 50 (Procedura e gravami innanzi alla Commissione vertenze economiche)</title>
		<link>http://figclazio.info/2010/09/03/cgs-art-50-procedura-e-gravami-innanzi-alla-commissione-vertenze-economiche/</link>
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		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferter Resius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[C.G.S. (Codice di Giustizia Sportiva)]]></category>

		<category><![CDATA[Ricorsi Calcio]]></category>

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		<description><![CDATA[1. La Commissione vertenze economiche tra le società giudica secondo le norme federali vigenti.
2. Il procedimento in prima istanza è instaurato su reclamo della parte interessata nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 33 in quanto applicabili.
3. Il reclamo concernente le controversie di cui all’art. 49, comma 3, lettera b) e c), deve essere proposto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">1. La Commissione vertenze economiche tra le società giudica secondo le norme federali vigenti.</p>
<p align="justify">2. Il procedimento in prima istanza è instaurato su reclamo della parte interessata nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 33 in quanto applicabili.</p>
<p align="justify">3. Il reclamo concernente le controversie di cui all’art. 49, comma 3, lettera b) e c), deve essere proposto, entro sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell’Ufficio del lavoro e premi, e in tal caso si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore.</p>
<p align="justify">4. Il procedimento in seconda istanza è instaurato su ricorso che deve essere proposto, senza preannuncio di reclamo, con le modalità di cui all’art. 38, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata, e deve essere altresì notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza.</p>
<p align="justify">5. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. Per la liberatoria del premio di preparazione si osservano le disposizioni dell’art. 96 delle NOIF.</p>
<p align="justify">6. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il reclamo spedendone copia anche alla reclamante o alla ricorrente con le modalità di cui all’art. 38.</p>
<p align="justify">7. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta, la parte procedente nel reclamo o nel ricorso, la controparte nelle controdeduzioni.</p>
<p align="justify">8. La Commissione, qualora dall’esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l’eventuale deferimento alla competente Commissione delle società e/o di tesserati che risultino responsabili di infrazioni disciplinari.</p>
<p align="justify">9. Le decisioni della Commissione sono comunicate direttamente alle parti a cura della segreteria della Commissione stessa e divengono esecutive, ove pronunciate in prima istanza, soltanto dopo la decisione in ultima istanza o dopo che siano decorsi i termini utili per l’impugnazione. Contro tali decisioni è ammesso il ricorso alla Corte di giustizia federale nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 37 in quanto applicabili. I termini per l’impugnazione decorrono dalla data in cui la parte ha ricevuto la comunicazione di cui sopra.</p>
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		<title>C.G.S: Art. 49 (Composizione e competenza della Commissione vertenze economiche)</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferter Resius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[C.G.S. (Codice di Giustizia Sportiva)]]></category>

		<category><![CDATA[Ricorsi Calcio]]></category>

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		<description><![CDATA[1. La Commissione vertenze economiche tra le società è composta dal Presidente, un Vice presidente e da almeno quattro componenti nominati dal Consiglio federale per un quadriennio.
2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice presidente e di almeno quattro componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice presidente.
3. La Commissione ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">1. La Commissione vertenze economiche tra le società è composta dal Presidente, un Vice presidente e da almeno quattro componenti nominati dal Consiglio federale per un quadriennio.</p>
<p align="justify">2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice presidente e di almeno quattro componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice presidente.</p>
<p align="justify">3. La Commissione ha competenza a giudicare, in prima istanza:</p>
<ul>
<li>
<p align="justify">a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 14;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">b) sulle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all’art. 99 delle NOIF;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">c) sulle controversie concernenti il premio alla carriera di cui all’art. 99 bis delle NOIF. 4. La Commissione ha altresì competenza a giudicare, in seconda e ultima istanza: a) in merito alle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all’art. 96, comma 3, delle NOIF; b) in merito alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali della LND, di cui all’art. 94 ter delle NOIF.</p>
</li>
</ul>
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