1. La Commissione disciplinare nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali nonché gli appartenenti all’aia che svolgono attività in ambito nazionale e nelle altre materie previste dalle norme federali; è altresì giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale. Le Commissioni disciplinari territoriali sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, nei procedimenti riguardanti gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito territoriale e nelle altre materie previste dalle norme federali, nonché giudici di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, salvo quanto previsto dall’art. 44, comma 1.

2. Le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza anche in ordine alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti. Il procedimento instaurato su reclamo del tesserato deve essere proposto entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta al tesserato la comunicazione del provvedimento. Il reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa.

3. La Commissione disciplinare nazionale è composta da almeno quindici componenti, compresi il Presidente, e tre Vice presidenti, di cui uno vicario che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo. La Commissione disciplinare territoriale è composta da almeno sette componenti, compresi un presidente e un vice presidente che svolge le funzioni del presidente in caso di impedimento di quest’ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo.

4. La Commissione disciplinare nazionale giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vice presidenti; in caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità essa può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. Le Commissioni disciplinari territoriali giudicano con la partecipazione del Presidente o del Vice presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice presidente ovvero, in assenza o impedimento di quest’ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.

5. Il Presidente di ciascuna commissione disciplinare definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l’indicazione dei componenti relatori, e l’ordine del giorno.

6. Il Presidente della Commissione disciplinare nazionale dispone i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero i due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale.

7. Le Commissioni disciplinari giudicano con l’assistenza di un rappresentante dell’AIA con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica.

8. Per il procedimento di prima istanza, pervenuti gli atti alla Commissione disciplinare competente, il Presidente, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell’atto di contestazione degli addebiti, da eseguire con le modalità previste dall’art. 38, dispone la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.

9. Il termine per comparire innanzi all’Organo della giustizia sportiva non può essere inferiore a dieci giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione.

 

Procedure per il Ricorso alla Commissione Disciplinare.

Tasse da pagare per il ricorso alla Commissione Disciplinare Territoriale (stagione 2010/2011).

Tasse da pagare per il ricorso alla Commissione Disciplinare Nazionale (stagione 2010/2011).

1. I Giudici Sportivi si dividono in Giudici sportivi nazionali e in Giudici sportivi territoriali. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello nazionale, nonché per le attività agonistiche direttamente organizzate dalla LND. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello territoriale.

2. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all’art. 35.

3. I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco.

4. Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è instaurato:

  • a) d’ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali;

  • b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara.

5. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco (porte, misure del terreno di giuoco, ecc.).

6. Il procedimento di cui al comma 5 è instaurato:

  • a) d’ufficio e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;

  • b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all’arbitro dalla società prima dell’inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l’arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara .

7. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell’art. 17, comma 5.

8. Il procedimento di cui al comma 7 è instaurato:

  • a) d’ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;

  • b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere presentato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.

9. I giudici sportivi giudicano con l’assistenza di un rappresentante dell’AIA con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica. In caso di assenza o impedimento, i giudici sportivi sono sostituiti da Giudici sportivi sostituti, ai quali è possibile delegare la competenza su particolari campionati, nell’ambito della rispettiva Lega, Comitato o Divisione.

Tasse da pagare per il ricorso al Giudice Sportivo Territoriale e Nazionale (Stagione 2010/2011).

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.

Il Presidente Federale

  • Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D, relativi alla stagione sportiva 2010/2011, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;

  • ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

  delibera

  • che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

    1. i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;

    2. gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b),del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;

    3. il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;

    4. gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

      La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.

Tassa da pagare nel caso in cui il ricorso sia presentato direttamente dal tesserato FIGC:

  • 250 Euro per tesserati di società appartenenti alla LNP Serie A e Serie B;

  • 180 Euro per tesserati di società appartenenti alla LICP;

  • 100 Euro per tesserati di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali;

  • 90 Euro per tesserati di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores;

  • 65 Euro per tesserati di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali;

  • 31 Euro per tesserati di società partecipanti ai campionanti Settore Giovanile Scolastico (SGS) .


Tassa
da pagare nel caso in cui il ricorso sia presentato direttamente dal tesserato FIGC con procedura d’urgenza:

  • 330 Euro per tesserati di società appartenenti alla LNP Serie A e Serie B;

  • 230 Euro per tesserati di società appartenenti alla LICP;

  • 130 Euro per tesserati di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali;

  • 110 Euro per tesserati di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores;

  • 90 Euro per tesserati di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali;

  • 45 Euro per tesserati di società partecipanti ai campionanti Settore Giovanile Scolastico (SGS) .

Nota: si precisa, inoltre, che per le vertenze di carattere economico per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli interessati, nessuna tassa è dovuta.

Tassa da pagare per presentare ricorso innanzi alla Commissione Tesseramenti:

  • 350 Euro per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B;

  • 250 Euro per le società appartenenti alla LICP;

  • 170 Euro per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali;

  • 130 Euro per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali;

  • 78 Euro per le società appartenenti al Settore Giovanile Scolastico (SGS).

Tassa da pagare per presentare ricorso innanzi alla Commissione Vertenze Economiche:

  • 350 Euro per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti di Serie A e Serie B;
  • 250 Euro per le società appartenenti alla LICP;

  • 170 Euro per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti partecipanti ai Campionati Nazionali;

  • 130 Euro per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali;

  • 78 Euro per le società appartenenti al Settore Giovanile Scolastico (SGS) .

Nota: si precisa, inoltre, che per le vertenze di carattere economico per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli interessati, nessuna tassa è dovuta.

Tassa da pagare per presentare ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Federale nel caso in cui sia la società a presentare ricorso:

  • 500 Euro per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti di Serie A e Serie B;

  • 350 Euro per le società appartenenti alla LICP;

  • 200 Euro per le società Lega Nazionale Dilettanti partecipanti ai Campionati Nazionali;

  • 180 Euro per le società Lega Nazionale Dilettanti partecipanti ai Campionati Juniores;

  • 180 Euro per le società partecipanti ai Campionati Settore Giovanile Scolastico (SGS) Nazionali;

  • 180 Euro per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali.


Tassa
da pagare per presentare ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Federale con procedura d’urgenza:

  • 650 Euro per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti di Serie A e Serie B;

  • 500 Euro per le società appartenenti alla LICP;

  • 350 Euro per le società Lega Nazionale Dilettanti partecipanti ai Campionati Nazionali;

  • 330 Euro per le società Lega Nazionale Dilettanti partecipanti ai Campionati Juniores;

  • 330 Euro per le società partecipanti ai Campionati Settore Giovanile Scolastico (SGS) Nazionali.

Tassa da pagare per presentare ricorso innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale nel caso in cui sia la società a presentare il ricorso:

  • 280 Euro per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati di Eccellenza, Promozione e I Ctg.;

  • 200 Euro per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati di II e III Ctg.;

  • 180 Euro per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati Juniores e per le società appartenenti al Settore Giovanile Scolastico (SGS).

Tassa da pagare per presentare ricorso innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale nel caso in cui sia la società a presentare ricorso:

  • 130 Euro per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali;

  • 62 Euro per le società appartenenti al Settore Giovanile Scolastico (SGS).

Tassa da pagare per presentare ricorso innanzi al Giudice Sportivo nel caso in cui sia la società a presentare il ricorso:

  • 260 Euro per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti di Serie A e Serie B;

  • 180 Euro per le società appartenenti alla LICP (Lega Italiana Calcio Professionistico);

  • 100 Euro per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali;

  • 78 Euro per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali;

  • 52 Euro per le società appartenenti al Settore Giovanile Scolastico (SGS);

  • 52 Euro per le società partecipanti ai Campionati Settore Giovanile Scolastico (SGS) Nazionali.

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