Ago
24
NOIF: Art. 99 bis. (Premio alla carriera)
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1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi:
- a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A;
ovvero - b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21.
Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il “premio di preparazione” (art. 96 N.O.I.F.) o il “premio di addestramento e formazione tecnica” (art. 99 N.O.I.F.) ovvero l’importo derivante da un trasferimento (art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall’eventuale compenso spettante.
2. L’importo del premio è certificato dall’Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C., su richiesta della società interessata. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del “premio alla carriera” sono devolute in primo grado alla Commissione Vertenze Economiche, secondo le modalità previste agli artt. 45 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Il nuovo testo dell’art. 99 bis si applica anche alle controversie, per le quali non è intervenuta decisione passata in giudicato alla data di approvazione dello stesso.
Ago
24
NOIF: Art. 99 (Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l’ultima attività dilettantistica)
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1. A seguito della stipula da parte del calciatore “non professionista” del primo contratto da “professionista”, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l’allegata Tabella “B”, che costituisce parte integrante del presente articolo. L’importo di tale premio è certificato dall’Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento. 1 bis. Il premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica.
2. L’importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella “B” e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza all’Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. entro novanta giorni dalla sottoscrizione.
3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.
4. Le società della Lega Nazionale Dilettanti ammesse al Campionato di II Divisione, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall’art. 116, con uno o più calciatori già tesserati quali “non professionisti”, hanno diritto al premio soltanto se questi ultimi stipulino il primo contratto di “professionista” con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.
5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute alla Commissione Vertenze Economiche. Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione dell’Ufficio del Lavoro, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 96 comma 3 N.O.I.F.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Il nuovo testo dell’art. 99 si applica anche alle controversie per le quali non è intervenuta decisione passata in giudicato alla data di approvazione dello stesso.
Ago
24
NOIF: Art. 98
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ABROGATO
Ago
24
NOIF: Art. 97 (Premio di addestramento e formazione tecnica)
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ABROGATO
Ago
24
NOIF: Art 96 (Premio Preparazione)
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1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati:
Scarica Allegato.
Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.
2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero. Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società.
Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.
3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi Preparazione, i cui componenti sono nominati per ogni stagione sportiva dal Presidente Federale, d’intesa con il Vice-Presidente, sentito il Consiglio Federale. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti la Commissione Vertenze Economiche.
L’accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..
Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi Preparazione deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell’accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.
Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.
Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale.
Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo deliberante.
La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da otto componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall’inizio al procedimento stesso.
4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.
Ago
24
NOIF: Art. 95 bis (Disciplina della concorrenza)
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1. Calciatori con contratto pluriennale non in scadenza a fine stagione:
- a) soltanto la società titolare del contratto può decidere se cedere, con il consenso del calciatore, il relativo contratto di prestazione sportiva;
-
b) sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e calciatori senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto.
2. Calciatori con contratto in scadenza a fine stagione sportiva:
-
a) fino al 31 dicembre sono vietati i contatti e le trattative dirette o tramite terzi con calciatori tesserati per altre società;
-
b) a partire dal 1 gennaio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori e società, nonché la stipula di accordi preliminari. La società che intenda concludere un contratto con un calciatore deve informare per iscritto la società di quest’ultimo, prima di avviare la trattativa con lo stesso.
3. L’inosservanza dei divieti e delle disposizioni di cui ai commi che precedono comportano, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:
-
a) a carico dei dirigenti, l’inibizione prevista dall’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva per un periodo non inferiore ad un anno;
-
b) a carico dei calciatori anche se l’attività è svolta da terzi nel loro interesse, la squalifica prevista dall’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva in misura non inferiore a due mesi;
-
c) a carico delle società, l’ammenda in misura non inferiore a Euro 50.000, da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale, e, in caso di recidiva, sanzioni più gravi previste dall’art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva.
Ago
24
NOIF: Art. 95 (Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto)
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1. L’accordo di trasferimento di un calciatore o la cessione del contratto di un calciatore “professionista” devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all’uopo predisposti dalle Leghe.
2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società appartenenti alle Leghe, ma potrà giocare in gare ufficiali di prima squadra solo per due delle suddette società.
3. Per i trasferimenti tra società della Lega Nazionale Dilettanti si deve utilizzare l’apposito modulo denominato “lista di trasferimento”. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica e cessionaria una società della Lega Nazionale Dilettanti, deve del pari utilizzarsi la “lista di trasferimento”, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.
4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche.
5. L’accordo di trasferimento, in ambito dilettantistico o di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti. L’accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. La registrazione nel protocollo dell’Ente costituisce unica prova della data di deposito.
6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l’unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.
7.La validità del trasferimento o dell’accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all’esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.
8. L’accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la potestà genitoriale.
9. Abrogato
10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall’accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all’inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.
11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori ed alle cessioni di contratto.
12. ABROGATO
13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, ed i Comitati, concedono o meno esecutività all’accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono gli originali di propria pertinenza; ne rimettono le copie alle società contraenti e curano le variazioni di tesseramento. Avverso il procedimento delle Leghe o dei Comitati è ammesso reclamo alla Commissione Tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.
14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all’adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.
15. E’ dovuto un equo indennizzo al calciatore il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.
Ago
24
NOIF: Art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.)
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1. Per i calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.
2. Gli stessi devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo accordi economici annuali – fatta eccezione per quanto disposto al successivo punto 7 – relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono. Tali accordi potranno anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Gli accordi dovranno essere depositati, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, presso il Comitato e le Divisioni di competenza, a cura della società e con contestuale comunicazione al calciatore; qualora la società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal calciatore entro il 25° giorno successivo alla data di sottoscrizione dell’accordo. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.
3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.
4. Gli accordi concernenti l’attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale.
5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfetari di spese o indennità di trasferta secondo l’ammontare massimo di cui al comma 4 (Euro 61,97 al giorno).
6. Gli accordi concernenti l’erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 25822, secondo il disposto della Legge 21/11/2000, N° 342
7. In deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori tesserati per Società di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell’accordo, a favore del calciatore.
Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali.
8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l’erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dei nn 4 e 8 dell’art. 7 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.
9. Abrogato
10.Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l’accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.
11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello.
Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 6 bis del Codice di Giustizia Sportiva, eccezion fatta per le società di Calcio a 5 alle quali si applicano le disposizioni seguenti. Per le società di Calcio a 5, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il calciatore che ha ottenuto l’accertamento di un credito pari al 30% della somma risultante dall’accordo depositato, può chiedere alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall’art 21 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi alla Commissione Vertenze Economiche nel termine di 7 giorni dalla comunicazione.
12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni della Commissione Vertenze Economiche pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza.
13. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 6 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.
Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pronunciate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza.
Ago
24
NOIF: Art. 94 bis (Deroga)
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1. I calciatori ed i tecnici delle società che, escluse dal Settore Professionistico, partecipano ad attività in seno alla Lega Nazionale Dilettanti possono, in deroga alla disposizione di cui all’art. 24 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche.
Ago
24
NOIF: Art. 94 (Accordi in contrasto con le norme)
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1. Sono vietati:
-
a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale;
-
b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato.
2. Per violazione ai divieti di cui al precedente comma, le società ed i loro legali rappresentanti, anche se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonché i tesserati, sono passibili delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Le eventuali azioni promosse dai tesserati dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei loro diritti derivanti dagli accordi di cui alla lett. a) del precedente comma, non rientrano, escluse le azioni aventi ad oggetto la corresponsione di premi diversi da quelli previsti dal precedente articolo 93, comma 1, tra quelle previste dall’art. 24, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.. Il tesserato deve, comunque, notificare per conoscenza ogni sua iniziativa in tal senso alla Lega di competenza.
Ago
24
1. I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori “professionisti” o gli allenatori devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza. Il contratto deve riportare il nome dell’agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega competente entro il termine perentorio del 31 dicembre per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti, e del 30 settembre, per le società appartenenti alla Lega Professionisti Serie C, di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici in numero non superiore a due per società e per ciascuna competizione agonistica, riferiti a qualificazioni o classificazioni finali. I premi nell’ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altre sì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purchè risultanti da accordi stipulati con calciatori ed allenatori contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati perentoriamente entro il 31 dicembre di ciascuna stagione sportiva.
2. Gli accordi economici tra società e operatori sanitari ausiliari devono essere portati a conoscenza della Lega mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Lega stessa. Tale adempimento è condizione per il tesseramento dell’operatore sanitario ausiliario.
3. I calciatori “professionisti” il cui contratto non sia stato depositato presso la Lega non possono partecipare a gare di Coppa Italia e di Campionato.
4. La validità di un contratto tra società e calciatore non può essere condizionata all’esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.
Ago
24
NOIF: Art. 92 (Doveri dei tesserati)
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1 I tesserati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza. I calciatori “professionisti” e gli allenatori sono tenuti altresì all’ottemperanza degli accordi collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali. Nei casi di inadempienza si applicano le sanzioni previste in tali contratti.
2 I “giovani di serie” devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalle società per il loro perfezionamento tecnico, astenendosi dallo svolgere attività incompatibili anche di natura sportiva. Le sanzioni a carico dei “giovani di serie” vengono irrogate dalla Commissione Disciplinare su proposta della società di appartenenza secondo le modalità previste dagli accordi collettivi. Le sanzioni non possono essere di natura economica.
3 Per i tesserati delle società non contemplati nei precedenti commi le proposte di provvedimento sono inoltrate dalle società al Collegio di Disciplina e di Conciliazione.
4 Le sanzioni a carico dei calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti”, indipendentemente dai provvedimenti adottati d’ufficio dagli organi di giustizia sportiva, sono irrogati dalla Commissione Disciplinare competente su proposta della società.
Ago
24
NOIF: Art. 91 (Doveri delle societa)
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1. Le società, in relazione alla Serie di appartenenza, sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento.
2. L’inosservanza da parte della società nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, comporta il deferimento agli organi della giustizia sportiva per i relativi procedimenti disciplinari.
Ago
24
NOIF: Art. 90 quinquies (Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi)
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1. Presso la F.I.G.C. è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi.
2. La Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati, su proposta del Presidente Federale, a maggioranza qualificata dal Consiglio Federale. Possono essere componenti della Commissione coloro che siano laureati o diplomati delle scuole medie superiori.
3. Il mandato dei componenti della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
4. La Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri Sportivi e Organizzativi stabiliti dalla F.I.G.C..
5. La Commissione svolge funzione consultiva per la FIGC, su richiesta del Presidente Federale, in materia di organizzazione societaria e in ambito tecnico sportivo.
6. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi assicurandole i mezzi ed il personale necessari.
7. Tutte le cariche previste nei comma precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale. I componenti delle Commissioni. sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d’ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell’incarico.
Ago
24
NOIF: Art. 90 quater (Commissione Criteri Infrastrutturali)
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1. Presso la F.I.G.C. è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione Criteri Infrastrutturali.
2. La Commissione Criteri Infrastrutturali è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati, su proposta del Presidente Federale, a maggioranza qualificata dal Consiglio Federale. Possono essere componenti della Commissione coloro che siano laureati o diplomati delle scuole medie superiori, di cui almeno due che abbiano maturato esperienza nell’ambito dell’impiantistica sportiva.
3. Il mandato dei componenti della Commissione Criteri Infrastrutturali ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
4. La Commissione Criteri Infrastrutturali, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali stabiliti dalla F.I.G.C..
5. La Commissione svolge funzione consultiva per la FIGC, su richiesta del Presidente Federale, in materia di impiantistica sportiva.
6. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Commissione Criteri Infrastrutturali assicurandole i mezzi ed il personale necessari.
7. Tutte le cariche previste nei comma precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale. I componenti delle Commissioni. sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d’ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell’incarico.
Ago
24
NOIF: Art. 90 ter
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Le norme che regolano lo svolgimento dei procedimenti innanzi alla Co.Vi.So.C., alla Commissione Criteri Infrastrutturali ed alla Commissione Criteri sportivi-organizzativi, ivi compresi i procedimenti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.
Ago
24
ABROGATO
Ago
23
NOIF: Art. 90 (Sanzioni)
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1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 18 del Codice di giustizia sportiva.
2. La violazione, da parte della società e dei suoi dirigenti, dell’obbligo di trasmissione di dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall’art. 10 del codice di giustizia sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli organi di Giustizia Sportiva con l’ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell’ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.
3. In caso di omesso invio dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, fatto salvo quanto previsto al comma 2, la Co.Vi.So.C dispone la sospensione degli eventuali contributi federali, fissando un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per adempiere. Il provvedimento di sospensione dei contributi federali è revocato dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, se entro il termine fissato la società adempie. In caso di mancato adempimento nel termine suddetto, la Co.Vi.So.C. dispone la decadenza della società dai contributi federali per la stagione in corso.
4. In caso di mancato rispetto, da parte delle società di Serie A e B della misura minima del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone che la società non possa essere ammessa ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, salvo che le acquisizioni trovino integrale copertura:
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a) in contratti di cessione calciatori con altre società affiliate alla F.I.G.C., precedentemente o contestualmente depositati;
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b) mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi:
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b.1) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
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b.2) nella forma dell’aumento di capitale;
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b.3) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.
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Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando viene ristabilito il rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari nella misura minima.
5. In caso di mancato rispetto, da parte delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico della misura minima del rapporto Ricavi/Indebitamento al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone che la società non possa essere ammessa ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, salvo che le acquisizioni trovino integrale copertura:
-
a) in contratti di cessione calciatori con altre società affiliate alla F.I.G.C., precedentemente o contestualmente depositati;
-
b) mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi:
-
b.1) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
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b.2) nella forma dell’aumento di capitale;
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b.3) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci. Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando viene ristabilito il rapporto Ricavi/Indebitamento nella misura minima.
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6. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera raccomandata a.r. alla società interessata, inviata in copia alla Segreteria Federale ed alla Lega di appartenenza della società.
Ago
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NOIF: Art. 89 (Ammissione ai Campionati Professionistici e all’acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori)
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Il Consiglio Federale fissa annualmente le norme per l’ottenimento delle Licenze Nazionali, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, stabilendo anche termini diversi da quelli previsti nel presente Titolo, e fissa altresì le norme per l’ammissione all’acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori.
Ago
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NOIF: Art. 88 (Certificazione dei bilanci)
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ABROGATO.