1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.

2. Le Leghe professionistiche provvedono agli adempimenti relativi al visto di esecutività degli eventuali contratti economici.

3. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per la quale è richiesto, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali.

4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo il disposto di cui all’art. 30, comma 2 del Regolamento del Settore tecnico, nonché quanto disciplinato negli accordi collettivi fra l’Associazione di categoria e le Leghe Professionistiche o nei protocolli d’intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale dilettanti e ratificati dalla FIGC, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società.

Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l’attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario.

Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell’inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva solo nell’ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l’incarico di responsabile della I squadra.

5. I tecnici possono assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la stagione sportiva successiva soltanto se abbiano risolto ogni rapporto con la società per la quale è in corso un tesseramento oppure se è giunto a conclusione il Campionato da questa disputato. In ogni caso si applicano le disposizioni dell’accordo Collettivo o del Contratto-tipo.

6. Per quanto non previsto nelle presenti norme si applicano le disposizioni delle norme sull’ordinamento del Settore Tecnico.

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori “professionisti”, determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno ufficialmente atto.

2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali.

3.    Nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante da atto scritto depositato presso la lega di appartenenza della Società, il calciatore professionista può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto e per una sola volta nel corso della stessa stagione sportiva. Gli atti comprovanti le risoluzioni consensuali sono validi ed efficaci unicamente se depositati entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

4. Il calciatore “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.

5.    La risoluzione del contratto con un calciatore professionista consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato della serie C2 a quello della Nazionale Dilettanti ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue per la stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore già tesserato come “professionista” e quello già tesserato come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società delle Leghe Professionistiche, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabilite per le cessioni di contratto.

Le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato dl Serie C, hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto da “professionista” con tutti i calciatori “non professionisti”, in precedenza per essa tesserati, a condizione che abbiano l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28. Per tali calciatori la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio.

1. II calciatore “non professionista” può stipulare un contratto da “professionista” nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito o, se svincolato, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti, previo assenso di quest’ultima. Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

2. ABROGATO

3. II calciatore “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art.28, stipuli un contratto da professionista con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa nei termini prescritti l’offerta di un contratto da professionista, ai sensi dell’art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”.

4. II calciatore “giovane di serie” che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l’offerta di un contratto da professionista ai sensi dell’art. 33, può ottenere il tesseramento da “professionista” stipulando il primo contratto con qualsiasi società delle Leghe Professionistiche.

1. II calciatore “non professionista” che, avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche, reso esecutivo dalla Lega competente, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”:

  • a)    automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio;
  • b)    con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale.

Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo.

  1. abrogato
  2. abrogato

1. II calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all’atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall’effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore minore di età ed il trasferimento riguardi l’intero nucleo familiare.

2. II calciatore può ottenere lo svincolo inoltrando ricorso alla Commissione Tesseramenti in qualunque periodo dell’anno. Al ricorso va allegata la documentazione comprovante il diritto allo svincolo e la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente copia del ricorso e della documentazione.

1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l’affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d’autorità. II provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.

2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori svincolati possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.

3. II ritiro o l’esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori.

4. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, sono svincolati d’autorità. Per ottenere lo svincolo essi devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e inviata in copia anche al Comitato competente, di essere inclusi in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato. II Comitato, accertato il diritto dei calciatori, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti, con l’osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.

5. I calciatori tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all’art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente. Questo, accertato il diritto allo svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché per la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.

6. I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale o biennale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie “pulcini” ed “esordienti” hanno diritto di essere svincolati se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.

7. Lo svincolo dei calciatori “giovani”, nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. I Comitati stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori “giovani” delle categorie “pul- cini” ed “esordienti” quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell’attività presso la società titolare del tesseramento.

1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso dl ricevimento inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. L’opposizione va preannunciata al Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.

4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l’obbligo dl dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione dl tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazione, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.

5. L’ opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d’autorità dello stesso.

6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato, in casi particolare può investire direttamente della richiesta dl svincolo e della opposizione la Commissione Tesseramenti.

7. La pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della decisione del Comitato.

1.    Le Società possono convenire con calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione.

2. lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione dalla L.N.D. ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo.

1 La rinuncia al vincolo del calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato “lista di svincolo”. Per i calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale.

L’inclusione nelle “liste di svincolo” suppletive dei calciatori “non professionisti” che hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 94 ter, comma 2, è consentita nel solo caso in cui il modulo di cui al capoverso precedente sia sottoscritto anche dai calciatori medesimi. L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società.

Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche dall’esercente la potestà genitoriale qualora il calciatore sia minore di età. I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive.

2.    Le “liste di svincolo” contengono il nome del calciatore o dei calciatori da svincolare e debbono essere inoltrate, nel termine perentorio fissato annualmente dal Consiglio Federale, alle Leghe, ai Comitati od alle Divisioni. Questi pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli gli elenchi dei calciatori da svincolare; gli elenchi vengono successivamente inoltrati alla Segreteria Federale.

3. Le “liste di svincolo”, una volta in oltrate, non possono essere modificate.

4. Le Leghe possono chiedere alla Segreteria Federale, entro il 15 luglio dl ogni anno, di non dar corso allo svincolo dei calciatori nei casi di inadempienza alle obbligazioni da parte delle società o degli stessi calciatori, riconosciuta da decisione degli organi federali competenti.

5. Avverso l’inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2 ed entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in comunicato ufficiale, gli interessati possono ricorrere alla Commissione Tesseramenti nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

6. Le società hanno l’obbligo di comunicare al calciatore la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l’invio delle “liste di svincolo”.

7. L’ inclusione del calciatore in lista di svincolo vale come nulla osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera.

1. I calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei seguenti casi:

  • a)    rinuncia da parte della società;

  • b)    svincolo per accordo;

  • c)    inattività del calciatore;

  • d)    inattività per rinunzia od esclusione dal campionato della società;

  • e)    cambiamento di residenza del calciatore;

  • f) abrogato;

  • g) abrogato;

  • h)   Esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista”;

  • i)    Svincolo per decadenza del tesseramento.

2. I calciatori ”giovani di serie” possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nel casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma.

1. Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori.

2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale su moduli predisposti dalla Lega a pena di nullità purchè tali accordi non interessino società e calciatori dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. Tali termini hanno valore anche per i calciatori provenienti da Federazione estera. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Lega o il Comitato di competenza.

3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori “professionisti” per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.

3.bis I calciatori “giovani di serie” tesserati a titolo definitivo possono stipulare, dall’età di 16 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso acquisendo così lo status di “professionista” dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe e devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.

4. Una società può stipulare, utilizzando a pena di nullità i moduli predisposti dalle Leghe, col calciatore “professionista” tesserato per altra società, un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto del calciatore con l’altra società. Tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in corso tra il calciatore e la società. I contratti stipulati con calciatori dilettanti dopo il 31 luglio, privi di consenso della società dilettantistica, hanno valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo.

5. Gli accordi preliminari tra società professionistiche e tra società e calciatori professionisti prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Essi sono soggetti al visto di esecutività. A pena di nullità, devono essere depositati entro 20 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva.

1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimenti di calciatori “giovani di serie” e “giovani dilettanti” tra società della stessa o di diversa Lega, di calciatori “non professionisti” tra società della Lega Nazionale Dilettanti, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratti di calciatori “professionisti” tra società delle Leghe professionistiche nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.

2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Lega di competenza rende esecutivo l’accordo. II calciatore può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” o di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione dell’apposito modulo da depositare presso la Lega od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione. In tal caso si ripristinano i rapporti con l’originaria Società cedente.

2. La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è altresì consentita per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni e i Comitati Regionali e Provinciali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall’art. 39, punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l’originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive.

Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l’accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l’inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi.

1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore “professionista” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva .

2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:

  • a) che tale diritto di opzione risulti nell’ accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;

  • b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;

  • c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico di durata almeno biennale. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.

2.bis.    La clausola relativa al diritto di opzione di cui al precedente comma 2 può essere accompagnata da accordo di partecipazione a condizione:

  • a) che tale accordo, redatto nel rispetto dell’art. 102 bis con indicazione del corrispettivo convenuto per il diritto di partecipazione, nonché delle condizioni economiche nell’ipotesi in cui l’accordo di partecipazione venga definito a favore della società cedente, risulti nell’accordo di cessione temporanea;

  • b)    che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico di durata almeno triennale.

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria, determinato con criteri analiticamente definiti da erogare attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

4. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

5. Le Leghe possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d’impiego e limiti di età.

6. Soltanto nel secondo periodo della campagna trasferimenti, è consentita, la cessione temporanea del contratto con il calciatore “professionista”, già oggetto di altra cessione temporanea nel primo periodo della campagna trasferimenti con l’espresso consenso della originaria società. In tal caso le clausole relative ad opzione e controopzione eventualmente inserite nell’originaria cessione di contratto temporaneo sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, il premio di valorizzazione inserito nell’originale accordo di trasferimento temporaneo viene considerato come non apposto.

1.    Una società, che ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive di un calciatore professionista per effetto di cessione definitiva di contratto, può contemporaneamente stipulare un accordo con la società cedente, che preveda un diritto di partecipazione di quest’ultima, in misura paritaria, agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto.

2. Il contratto economico tra la società cessionaria ed il calciatore deve avere la durata minima di anni due.

3. L’ accordo di partecipazione deve essere a pena di nullità:

  • a) redatto per iscritto, su apposito modulo predisposto dalle Leghe ed approvato dal Consiglio Federale;

  • b) sottoscritto dalle Società interessate e dal calciatore e contenere l’indicazione delle condizioni economiche nell’ipotesi in cui l’accordo di partecipazione venga definito in favore della società cedente;

  • c) depositato presso la Lega o le Leghe competenti entro 5 giorni dalla sottoscrizione, insieme al contratto di cessione.

4. L’accordo di partecipazione ha durata di un anno e deve essere risolto, nelle forme e nei modi previsti nell’apposito modulo, nei termini di tempo fissati annualmente dal Consiglio Federale. Le società possono tuttavia risolvere consensualmente ed anticipatamente l’accordo di partecipazione durante il periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale attraverso la compilazione del predisposto modulo dalle Leghe. La risoluzione anticipata dell’accordo di partecipazione deve avvenire con il consenso del calciatore risultante dalla sottoscrizione di tale modulo.

5. Con il consenso delle due società interessate e del calciatore, risultante da atto scritto depositato presso la Lega o le Leghe competenti nei termini regolamentari, l’accordo di partecipazione può essere rinnovato, a condizione che il contratto economico tra società e calciatore abbia scadenza successiva alla scadenza del rinnovo dell’accordo di partecipazione.

6. La società titolare del tesseramento può, nei termini regolamentari, risolvere consensualmente il contratto con il calciatore. Gli atti relativi devono essere sottoscritti oltre che dal calciatore, anche dalla società titolare del diritto di partecipazione per rinunzia allo stesso.

7.    La società titolare del tesseramento, può nei termini regolamentari e con il consenso del calciatore, cedere a titolo temporaneo il contratto con il calciatore alla società compartecipante.

8.    La società titolare del tesseramento può, nei termini regolamentari, con il consenso della società compartecipante e del calciatore, cedere a titolo temporaneo per una stagione sportiva il rapporto contrattuale con il calciatore ad altra società purché a titolo gratuito.

9.    La società titolare del diritto di partecipazione può cedere ad una terza società, nei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per la cessione di contratto, la propria quota di partecipazione. Tali atti, devono essere redatti, a pena di nullità, su moduli predisposti dalle Leghe e controfirmati dalla società titolare del tesseramento e dal calciatore per accettazione

10. Abrogato (*) Vedi accordo- tipo e norma transitoria in appendice alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con calciatore professionista a condizione che questi vi consenta per iscritto.

2. La cessione può avvenire a titolo definitivo o temporaneo soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto.

4. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

1. Il trasferimento temporaneo ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva e lo stesso calciatore non può essere trasferito a titolo temporaneo per più di due stagioni sportive consecutive.

2. Il calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” non può essere trasferito a titolo temporaneo per due stagioni sportive consecutive alla stessa società.

3. Abrogato.

4. Le Leghe possono limitare il numero di calciatori che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d’impiego e limiti di età.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti” o “giovani dilettanti” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo.

Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato entro e non oltre il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive.

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore, a condizione:

  • a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;
  • b) che sia precisato l’importo convenuto;
  • c) che la scadenza del particolare vincolo sportivo del calciatore non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell’importo corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.

6.bis Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore, a condizione:

  • a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;
  • b) che sia precisato l’importo convenuto.

7. Negli accordi di trasferimento possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria determinato con criteri analiticamente definiti da erogare, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. Soltanto nel secondo periodo della campagna trasferimenti, il calciatore “giovane di serie”, trasferito a titolo temporaneo nel primo periodo della campagna trasferimenti, può essere trasferito allo stesso titolo con l’espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, il premio di valorizzazione inserito nell’originario accordo di trasferimento temporaneo viene considerato non apposto.

9.    I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

1. I calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti.

2. Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun periodo. Pur tuttavia un calciatore acquisito a titolo definitivo da una società può essere dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra società.

2.bis.ABROGATO.

3. Il trasferimento di calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata. La formalizzazione degli accordi di trasferimento di ogni genere deve avvenire presso le sedi delle società o presso le sedi federali o autorizzate dalla F.I.G.C..

4. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché del calciatore, debbono essere presentate alle Leghe od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale.

5. Contro l’accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni alla Commissione Tesseramenti, con l’osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore minore di età deve essere sottoscritto anche dall’esercente la potestà genitoriale.

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