1. Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare.

1.1. I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale.

1.2. Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione.

1.3. Per le gare della LNP, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e/o il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del Giudice sportivo nazionale una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da una tassa di € 100,00. L’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della segnalazione e/o della richiesta. Con le stesse modalità e termini la società e/o il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l’esame di filmati da loro depositati, al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema, sanzionato dall’arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati. Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione:

  1. la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato;

  2. la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario;

  3. la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano;

  4. l’impedire la realizzazione di una rete, colpendo volontariamente il pallone con la mano. In tutti i casi previsti dal presente punto 1.3. il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale.

1.4. Le disposizioni di cui al punto 1.3. si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche dal commissario di campo, se designato.

1.5. La disciplina di cui ai precedenti punti 1.2. e 1.3. si applica ai tesserati anche per fatti avvenuti all’interno dell’impianto di gioco. La disciplina di cui punto 1.4. si applica ai tesserati anche per fatti avvenuti all’interno dell’impianto di gioco.

2. Procedimenti in ordine al comportamento dei sostenitori.

2.1. I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale e dei commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara.

2.2. In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dai soggetti di cui al precedente punto 2.1., gli Organi della giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dai precedenti punti 1.3. e 1.4.

3. Procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara, alla regolarità del campo di giuoco e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara.

3.1. I procedimenti si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonché di atti ufficiali trasmessi da Organi della FIGC, dalle Leghe, Divisioni e Comitati.

3.2. Quando il procedimento sia stato attivato d’iniziativa di una società, esso si svolge anche sulla base delle deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti.

4. Procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale.

4.1. I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive. Le decisioni degli Organi della giustizia sportiva emesse a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicate all’organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti a norma dell’art. 38, comma 8.

5. Procedimenti conseguenti a sanzioni non economiche, proposte o irrogate dalla società nei confronti dei tesserati.

5.1. I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nell’istanza della parte, nelle controdeduzioni, nonché sulla scorta degli elementi ricavati dagli ulteriori mezzi probatori esperiti dagli Organi della giustizia sportiva.

1. Le decisioni degli Organi collegiali della giustizia sportiva vengono adottate a maggioranza. II Presidente dirige la riunione e regola la discussione; in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice presidente ovvero, in mancanza, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.

2. Le decisioni degli Organi della giustizia sportiva devono essere motivate in modo sintetico. Esse sono depositate entro quindici giorni dalla loro adozione e pubblicate, nella loro integrità, a mezzo di comunicato ufficiale

3. Di ogni riunione degli Organi della giustizia sportiva deve essere redatto apposito verbale in forma succinta.

4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 35, agli Organi della giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi d’indagine.

5. Gli Organi della giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate.

6. È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, con eccezione di quelli presso i Giudici sportivi.

7. In tutti i casi in cui sono presenti le parti, esse possono farsi assistere da persona di loro fiducia. Non è ammessa la presenza di più di un assistente per ogni parte, salvo diversa autorizzazione dell’Organo della giustizia sportiva, in casi di particolare complessità e per giustificati motivi.

8. Le persone che ricoprono cariche o incarichi federali e gli arbitri in attività non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli Organi della giustizia sportiva.

9. Nell’aula in cui si svolgono i procedimenti innanzi agli Organi della giustizia sportiva possono essere presenti soltanto le parti e coloro che le assistono. Nei procedimenti riguardanti la materia dell’illecito sportivo e le violazioni in materia gestionale ed economica la stampa e il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento dei procedimenti in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L’applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall’organo procedente, nei casi in cui ricorrano atti coperti da segreto istruttorio penale.

1. Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso.

2. Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato.

3. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse in classifica.

4. Sono altresì legittimati a proporre ricorso:

  • a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l’attività giovanile e scolastica;

  • b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti.

5. I reclami e i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 38. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte.

6. I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.

7. La controparte ha diritto di inviare proprie controdeduzioni, trasmettendone contestualmente copia al reclamante.

8. I reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa. Il versamento della tassa deve essere effettuato prima dell’inizio dell’udienza di trattazione, anche mediante addebito sul conto nel caso in cui la reclamante sia una società.

9. Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei reclami e dei ricorsi, nonché alla delega, sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza.

10. I reclami per i quali non sono indicati i termini possono essere proposti soltanto per questioni o controversie insorte nell’ambito dei termini di prescrizione di cui all’art. 25.

11. II Presidente federale ha facoltà di stabilire modalità procedurali particolari e abbreviazione dei termini previsti dal presente Codice, dandone preventiva comunicazione agli Organi della giustizia sportiva e alle parti, nei casi particolari in cui esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongono una più sollecita conclusione dei procedimenti.

12. Le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito. La rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale.

13. Le tasse dei reclami accolti, anche parzialmente, sono restituite; sono incamerate in ogni altro caso.

14. L’Organo decidente può liquidare le spese del procedimento e gli accessori, ponendoli a carico della parte soccombente.

1. Secondo quanto previsto dallo Statuto, la Procura federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti, tranne quelle attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in materia di doping.

2. Il Procuratore federale vicario svolge le funzioni del Procuratore federale in caso di impedimento di quest’ultimo e quelle eventualmente delegategli. I Vice procuratori federali coadiuvano il Procuratore federale e su sua delega possono svolgerne le relative funzioni. I Sostituti procuratori federali e i Collaboratori svolgono le funzioni loro delegate.

3. Il Procuratore federale avvia l’azione disciplinare nei casi previsti dal presente codice e svolge le funzioni requirenti davanti agli Organi della giustizia sportiva. Partecipa ai procedimenti conseguenti alla riservata segnalazione di cui all’art. 35, con esclusione del giudizio innanzi ai Giudici sportivi.

4. La Procura federale, quando non adotti un provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti, deferisce al giudizio della competente Commissione disciplinare i soggetti di cui all’art. 1, fatte salve le specifiche competenze delle altre istanze di giustizia.

5. Con il deferimento la Procura federale trasmette alla Commissione disciplinare competente tutti gli atti dell’indagine esperita e formula i capi di incolpazione. Dell’avvenuto deferimento deve essere data immediata notizia al Presidente federale, nonché, in casi di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.

6. In caso di archiviazione la Procura federale è tenuta a comunicare la conclusione delle indagini agli interessati.

7. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale la Commissione disciplinare di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione.

8. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui all’art. 41, comma 1, del presente Codice. Nel caso di più incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti le Commissioni disciplinari del luogo ove la violazione risulta commessa.

9. La Procura federale ha il compito di svolgere d’ufficio, su denuncia o su richiesta, tutte le indagini necessarie ai fini dell’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari, fatte salve le indagini riguardanti i casi di tesseramento nell’ambito regionale, che sono demandate ai competenti Comitati regionali, i cui organi possono, in casi particolari, richiedere l’intervento della Procura federale stessa. La Procura federale svolge, altresì, ogni altra indagine richiestagli espressamente dagli Organi federali.

10. La Procura federale può avvalersi della collaborazione delle Leghe, dei Settori, delle Divisioni e dei Comitati, che sono tenuti ad accordarla.

11. Le indagini relative a fatti denunciati nel periodo:

  1. 1 luglio – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale.

  2. 1 gennaio – 30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale.

12. La Procura federale è articolata in Sezioni Regionali cui sono preposti Sostituti Procuratori delegati dal Procuratore federale. Le Sezioni Regionali svolgono le funzioni inquirenti e requirenti nei procedimenti di competenza in primo grado delle Commissioni Disciplinari Territoriali. I Sostituti Procuratori delegati, nell’esercizio delle funzioni inquirenti e requirenti, si possono avvalere dei Collaboratori della Procura federale.

La Procura federale trasmette le notizie e le denunce di fatti di eventuale rilievo disciplinare di competenza delle Commissioni Disciplinari Territoriali alle Sezioni Regionali, ad eccezione di quelli per i quali ritiene di procedere in sede nazionale. La proposta di archiviazione sottoscritta dal Sostituto Procuratore preposto alla Sezione Regionale e trasmessa alla Procura federale, unitamente agli atti di indagine, deve essere approvata dal Procuratore federale o da altro componente della Procura delegato, i quali provvedono a dare comunicazione agli interessati della eventuale archiviazione

NORMA TRANSITORIA Il comma 12 avrà efficacia in via sperimentale per i fatti denunciati nella stagione 2009 - 2010

1. La Corte di giustizia federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali e della Commissione disciplinare nazionale. Inoltre, la Corte di giustizia federale:

  • a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;

  • b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dai Giudici sportivi nazionali o territoriali e dalle Commissioni disciplinari territoriali;

  • c) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;

  • d) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all’esame degli Organi della giustizia sportiva o da essi già giudicate;

  • e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.

2. La Corte di giustizia federale è composta da almeno cinquanta componenti, compresi il Presidente e i Presidenti di sezione. Essa si articola in almeno quattro sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive, presieduta dal Presidente della Corte di giustizia federale. Il Presidente di sezione preposto alla prima sezione svolge le funzioni del Presidente della Corte di giustizia federale in caso di impedimento di quest’ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo.

3. La Corte di giustizia federale si riunisce nella sede federale. Per particolari esigenze, il Presidente può indicare una sede diversa.

4. Le sezioni con funzioni giudicanti giudicano con la partecipazione di cinque componenti; in caso di appelli avverso le decisioni adottate dai Giudici sportivi nazionali le sezioni giudicano con la partecipazione di tre componenti; in caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità la Corte di giustizia federale può giudicare con la partecipazione di sette componenti, compreso il Presidente di sezione.

5. Alle riunioni della sezione con funzioni consultive partecipano sette componenti, compreso il Presidente.

6. Il Presidente della Corte di giustizia federale può disporre che le sezioni con funzioni giudicanti si pronuncino a sezioni unite sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle diverse sezioni ovvero su quelli che riguardino questioni di diritto particolarmente rilevanti. In tal caso, la Corte giudica con la partecipazione di nove componenti, tra i quali il Presidente della Corte di giustizia federale e i Presidenti di sezione.

7. All’inizio di ogni stagione agonistica, il Presidente assegna i componenti alle sezioni con funzioni giudicanti e alla sezione con funzioni consultive sulla base di criteri di rotazione.

8. Ciascun Presidente di sezione definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l’indicazione dei componenti relatori, e l’ordine del giorno. Ciascun Presidente di sezione dispone altresì i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero i due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale.

9. La Corte di giustizia federale giudica con l’assistenza di un rappresentante dell’AIA con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica.

 

Tasse da pagare per il ricorso alla Corte di Giustizia Federale (stagione 2010/2011).

1. La Commissione disciplinare nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali nonché gli appartenenti all’aia che svolgono attività in ambito nazionale e nelle altre materie previste dalle norme federali; è altresì giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale. Le Commissioni disciplinari territoriali sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, nei procedimenti riguardanti gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito territoriale e nelle altre materie previste dalle norme federali, nonché giudici di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, salvo quanto previsto dall’art. 44, comma 1.

2. Le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza anche in ordine alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti. Il procedimento instaurato su reclamo del tesserato deve essere proposto entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta al tesserato la comunicazione del provvedimento. Il reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa.

3. La Commissione disciplinare nazionale è composta da almeno quindici componenti, compresi il Presidente, e tre Vice presidenti, di cui uno vicario che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo. La Commissione disciplinare territoriale è composta da almeno sette componenti, compresi un presidente e un vice presidente che svolge le funzioni del presidente in caso di impedimento di quest’ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo.

4. La Commissione disciplinare nazionale giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vice presidenti; in caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità essa può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. Le Commissioni disciplinari territoriali giudicano con la partecipazione del Presidente o del Vice presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice presidente ovvero, in assenza o impedimento di quest’ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.

5. Il Presidente di ciascuna commissione disciplinare definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l’indicazione dei componenti relatori, e l’ordine del giorno.

6. Il Presidente della Commissione disciplinare nazionale dispone i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero i due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale.

7. Le Commissioni disciplinari giudicano con l’assistenza di un rappresentante dell’AIA con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica.

8. Per il procedimento di prima istanza, pervenuti gli atti alla Commissione disciplinare competente, il Presidente, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell’atto di contestazione degli addebiti, da eseguire con le modalità previste dall’art. 38, dispone la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.

9. Il termine per comparire innanzi all’Organo della giustizia sportiva non può essere inferiore a dieci giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione.

 

Procedure per il Ricorso alla Commissione Disciplinare.

Tasse da pagare per il ricorso alla Commissione Disciplinare Territoriale (stagione 2010/2011).

Tasse da pagare per il ricorso alla Commissione Disciplinare Nazionale (stagione 2010/2011).

1. I Giudici Sportivi si dividono in Giudici sportivi nazionali e in Giudici sportivi territoriali. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello nazionale, nonché per le attività agonistiche direttamente organizzate dalla LND. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello territoriale.

2. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all’art. 35.

3. I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco.

4. Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è instaurato:

  • a) d’ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali;

  • b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara.

5. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco (porte, misure del terreno di giuoco, ecc.).

6. Il procedimento di cui al comma 5 è instaurato:

  • a) d’ufficio e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;

  • b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all’arbitro dalla società prima dell’inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l’arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara .

7. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell’art. 17, comma 5.

8. Il procedimento di cui al comma 7 è instaurato:

  • a) d’ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;

  • b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere presentato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.

9. I giudici sportivi giudicano con l’assistenza di un rappresentante dell’AIA con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica. In caso di assenza o impedimento, i giudici sportivi sono sostituiti da Giudici sportivi sostituti, ai quali è possibile delegare la competenza su particolari campionati, nell’ambito della rispettiva Lega, Comitato o Divisione.

Tasse da pagare per il ricorso al Giudice Sportivo Territoriale e Nazionale (Stagione 2010/2011).

1. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte di giustizia federale, può concedere amnistia o indulto.

2. La delibera del Consiglio federale per la concessione di amnistia e indulto è adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. L’amnistia estingue la violazione commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa cessare l’esecuzione, oltre a eliminare gli effetti accessori. L’indulto estingue, commuta o riduce la sanzione.

3. I soggetti ai quali sia stata preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, trascorsi almeno 3 anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte di giustizia federale a sezioni riunite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:

  • a) che dal fatto che ha cagionato la dichiarazione di preclusione l’interessato non abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;

  • b) che l’interessato produca una auto dichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;

  • c) che ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l’infrazione non sia più ripetuta.

4. Le presenti disposizioni non si applicano per le violazioni della disciplina antidoping e per le relative sanzioni.

1. Il Presidente federale, su proposta del Consiglio federale e sentita la Corte di giustizia federale, può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena. In caso di preclusione la grazia non può essere concessa se non sono trascorsi almeno 5 anni dalla adozione della sanzione definitiva.

1. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte di giustizia federale, può concedere amnistia o indulto.

2. La delibera del Consiglio federale per la concessione di amnistia e indulto è adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. L’amnistia estingue la violazione commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa cessare l’esecuzione, oltre a eliminare gli effetti accessori. L’indulto estingue, commuta o riduce la sanzione.

3. I soggetti ai quali sia stata preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, trascorsi almeno 3 anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte di giustizia federale a sezioni riunite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:

  • a) che dal fatto che ha cagionato la dichiarazione di preclusione l’interessato non abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;

  • b) che l’interessato produca una auto dichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;

  • c) che ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l’infrazione non sia più ripetuta.

4. Le presenti disposizioni non si applicano per le violazioni della disciplina antidoping e per le relative sanzioni.

1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine:

  • a) della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;

  • b) della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito amministrativo;

  • c) della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito sportivo o di violazione della normativa antidoping;

  • d) della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, in tutti gli altri casi.

2. L’apertura di una inchiesta, formalizzata dalla Procura Federale o da altro organismo federale, interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione, ma i termini di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà.

3. I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati.

4. Qualora una persona che ha commesso o concorso a commettere illeciti disciplinari di qualsiasi natura o violazioni in materia gestionale ed economica, di cui agli articoli 7 e 8, senza rivestire la qualifica di dirigente, socio di società o tesserato, assuma successivamente una di tali qualifiche, i termini di prescrizione, per il solo procedimento a suo carico, decorrono dalla data in cui è stata assunta la qualifica di dirigente, socio di società o tesserato.

1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa.

2. In tal caso, la riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.

1. I soggetti di cui all’art. 1 comma 1 possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura.

2. L’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

3. L’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti è esclusa nei casi di recidiva e nei casi di cui all’art. 7, comma 6.

1. Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo sono eseguite con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell’Organo della giustizia sportiva, per motivi di particolare rilievo. Di norma la squalifica del campo si intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione. La squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.

2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall’art. 45, comma 2, del presente Codice.

3. II calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Al calciatore squalificato è precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un’autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall’art. 19.

4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.

6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall’art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo.

 7. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l’assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l’accesso all’interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi.

8. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l’accesso all’interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione.

9. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe per i calciatori colpiti da squalifica a termine, solo ai fini della disputa di gare amichevoli o di gare dell’attività ricreativa.

10. La decisione di preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della FIGC, adottata da un Organo della giustizia sportiva ai sensi dell’art. 19, comma 3, può essere impugnata con le modalità ed i termini di cui al presente Codice.

11. Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l’obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.

12. Le sanzioni irrogate dagli Organi della giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo.

1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alle società, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazione dei regolamenti federali e che ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.

2. La condanna ad una delle sanzioni previste dalle lettere d), e), f), g), h), i), l), m) dell’art. 18, comma 1, è valutata, ai fini della recidiva, anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva successiva.

3. Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara, la recidiva comporta la penalizzazione di un punto in classifica.

1. Su richiesta del Procuratore federale, gli Organi della giustizia sportiva possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività dei tesserati nei cui confronti è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.

2. Su richiesta del Procuratore federale, gli Organi della giustizia sportiva possono disporre il divieto temporaneo di utilizzazione del campo delle società nei confronti delle quali è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono reclamabili in unica istanza innanzi ad altro giudice appartenente allo stesso organo di giustizia e divengono inefficaci dopo trenta giorni dalla loro pronuncia,

salvo motivata rinnovazione per un periodo non superiore a trenta giorni. La proposizione del reclamo non ha effetti sulla sospensione.

4. La rinnovazione di cui al comma 3 non può essere disposta per più di una volta e va adottata prima della scadenza del periodo di sospensione inflitto.

5. I periodi di sospensione già scontati, devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata. 6. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere motivati.

1. Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l’applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi:

  • a) ammonizione;

  • b) ammonizione con diffida;

  • c) ammenda;

  • d) ammenda con diffida;

  • e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;

  • f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;

  • g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

  • h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell’ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro.

2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:

  • a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale;

  • b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;

  • c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA E FIFA;

  • d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.

3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l’infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

3.bis In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:

  • a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;

  • b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di giuoco, la sanzione della inibizione.

4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

  • a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

  • b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.

  • c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b). d) per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

5. Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 si applicano le sanzioni previste dalle lettere a), b), h) del comma 1, 6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 e ai tesserati della sfera professionistica.

7. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 51, comma 3, del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.

8. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell’ambito delle proprie società.

9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, fatto salvo quanto successivamente previsto per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, si procede secondo la seguente progressione:

  • successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;

  • successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;

  • successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;

  • successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:

  • successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;

  • successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;

  • successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;

  • successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;

  • successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Ai fini dell’applicabilità del presente comma, all’ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell’organo competente salvo che quest’ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.

Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.

11.1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.

11.2. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49, lett. c), LND - Comitato nazionale per l’attività interregionale, 5° capoverso, delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo della giustizia sportiva.

11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.

11.4. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell’art. 22, comma 8.

12. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche:

  • a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;

  • b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 22, comma 6.

13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:

  • a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;

  • b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l’automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 22, comma 6.

1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

  • a) ammonizione;

  • b) ammenda;

  • c) ammenda con diffida;

  • d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;

  • e) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;

  • f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;

  • g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;

  • h) retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore;

  • i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;

  • l) non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;

  • m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;

  • n) divieto di tesseramento di calciatori fino a un massimo di due periodi di trasferimento.

2. Alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste dall’art. 17 del presente Codice.

1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1, comma 1. Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell’art. 18, comma 1. Se il fatto o la situazione è di particolare gravità si applica inoltre una delle sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1.

2. La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe.

3. La violazione delle norme federali che stabiliscono l’obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione sportiva di cui al comma 1 e la penalizzazione di un punto in classifica.

4. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell’esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono:

  • a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;

  • b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara;

  • c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare. Al di fuori dei casi indicati, gli Organi della giustizia sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporne la ripetizione, ovvero l’effettuazione.

5. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, alla società che:

  • a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;

  • b) utilizza quali assistenti dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo;

  • c) viola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF. La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all’arbitro per le gare dell’attività di calcio a cinque.

6. Comportano l’applicazione delle sanzioni dell’ammonizione o dell’ammenda a carico della società, dell’inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori:

  • a) le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata;
  • b) le infrazioni alle norme sull’impiego degli assistenti di parte dell’arbitro, salvo quanto previsto dal comma 5 e purché si tratti di calciatori o soggetti il cui tesseramento sia stato considerato valido per la società utilizzante;

  • c) le infrazioni e gli obblighi che comportino soltanto adempimenti formali.

7. Non si applica la punizione sportiva dalla perdita della gara nel caso in cui l’identità del calciatore, in relazione all’art. 71 delle NOIF, sia accertata in sede di giudizio, ancorché i documenti presentati all’arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società.

8. Alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la FIGC abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori.

1. Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva.

2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.

3. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono imporre prescrizioni dirette a garantire l’esecuzione delle sanzioni stesse.

4. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono adottare nei confronti dei responsabili di violazioni disciplinari prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell’ordinamento sportivo.

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