1. Fino al momento della modifica della normativa federale in vigore, i rinvii agli articoli 13 e 14 del Codice di giustizia sportiva contenuti nella stessa normativa si intendono riferiti, per quanto di ragione, rispettivamente, alle corrispondenti disposizioni contenute nei nuovi articoli 18 e 19 del presente Codice.

1. Le norme del presente Codice si applicano a partire dal 1 luglio 2007.

1. Ogni due anni, le norme del presente Codice sono sottoposte a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza, anche tenendo conto dei pareri e delle proposte formulate dalla Commissione di garanzia della giustizia sportiva.

1. La FIGC riconosce pieno effetto alle decisioni pronunciate dai Collegi arbitrali, costituiti sulla base degli accordi collettivi con le Associazioni rappresentative degli sportivi professionisti, per la risoluzione delle controversie fra sportivi professionisti e società di appartenenza e può altresì emanare ogni idoneo provvedimento per garantire esecutività alle stesse anche in caso di retrocessione e di conseguente iscrizione ai campionati della LND delle società interessate.

2. Ai Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie tra società e tesserati non soggetti ad accordi collettivi, che in tal caso scelgono l’Arbitro di parte negli elenchi depositati presso la FIGC dalle associazioni di categoria abilitate.

3. Agli stessi Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie relative alle pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di società diverse da quelle di appartenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede disciplinare.

1. Oltre a quanto previsto dal presente Codice, nell’ambito della FIGC operano i seguenti altri organi in materia disciplinare:

  • a) gli organi disciplinari dell’AIA per le infrazioni commesse dagli appartenenti all’Associazione stessa, secondo le norme del relativo Regolamento;

  • b) la Commissione disciplinare presso il Settore tecnico.

2. Qualora nel corso di procedimenti disciplinari emergano violazioni regolamentari di competenza degli Organi della giustizia domestica di cui al comma 1, lett. a), gli Organi della giustizia sportiva trasmettono copia degli atti al Procuratore arbitrale per il seguito di competenza.

1. La Commissione vertenze economiche tra le società giudica secondo le norme federali vigenti.

2. Il procedimento in prima istanza è instaurato su reclamo della parte interessata nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 33 in quanto applicabili.

3. Il reclamo concernente le controversie di cui all’art. 49, comma 3, lettera b) e c), deve essere proposto, entro sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell’Ufficio del lavoro e premi, e in tal caso si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore.

4. Il procedimento in seconda istanza è instaurato su ricorso che deve essere proposto, senza preannuncio di reclamo, con le modalità di cui all’art. 38, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata, e deve essere altresì notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza.

5. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. Per la liberatoria del premio di preparazione si osservano le disposizioni dell’art. 96 delle NOIF.

6. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il reclamo spedendone copia anche alla reclamante o alla ricorrente con le modalità di cui all’art. 38.

7. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta, la parte procedente nel reclamo o nel ricorso, la controparte nelle controdeduzioni.

8. La Commissione, qualora dall’esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l’eventuale deferimento alla competente Commissione delle società e/o di tesserati che risultino responsabili di infrazioni disciplinari.

9. Le decisioni della Commissione sono comunicate direttamente alle parti a cura della segreteria della Commissione stessa e divengono esecutive, ove pronunciate in prima istanza, soltanto dopo la decisione in ultima istanza o dopo che siano decorsi i termini utili per l’impugnazione. Contro tali decisioni è ammesso il ricorso alla Corte di giustizia federale nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 37 in quanto applicabili. I termini per l’impugnazione decorrono dalla data in cui la parte ha ricevuto la comunicazione di cui sopra.

1. La Commissione vertenze economiche tra le società è composta dal Presidente, un Vice presidente e da almeno quattro componenti nominati dal Consiglio federale per un quadriennio.

2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice presidente e di almeno quattro componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice presidente.

3. La Commissione ha competenza a giudicare, in prima istanza:

  • a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 14;

  • b) sulle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all’art. 99 delle NOIF;

  • c) sulle controversie concernenti il premio alla carriera di cui all’art. 99 bis delle NOIF. 4. La Commissione ha altresì competenza a giudicare, in seconda e ultima istanza: a) in merito alle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all’art. 96, comma 3, delle NOIF; b) in merito alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali della LND, di cui all’art. 94 ter delle NOIF.

1. I procedimenti innanzi alla Commissione tesseramenti si svolgono sulla base degli atti ufficiali e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 33 in quanto applicabili. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale e acquisite dalla Commissione ovvero, se del caso, da uno o più componenti di volta in volta designati dal Presidente o da chi ne fa le veci.

2. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello di ricezione del reclamo, spedendone copia anche alla reclamante con le modalità di cui all’art. 38.

3. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia e hanno diritto di essere sentite, ove ne facciano esplicita richiesta, la parte procedente nel reclamo, la controparte nelle controdeduzioni.

4. La Commissione, qualora dall’esame dei documenti rilevi irregolarità commesse in violazione di qualsiasi disposizione federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l’eventuale deferimento alla competente Commissione disciplinare delle società o dei tesserati che risultino responsabili di infrazioni disciplinari.

5. Le decisioni della Commissione sono comunicate, nel loro integrale contenuto, direttamente alle parti a cura della segreteria della Commissione. Le decisioni della Commissione sono immediatamente esecutive solo agli effetti del tesseramento. Avverso tali decisioni è ammesso il ricorso alla Corte di giustizia federale nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 33, 37 e 38 in quanto applicabili. I termini per la impugnazione decorrono dalla data in cui la parte ha ricevuto la comunicazione di cui al presente comma.

1. La Commissione tesseramenti è composta dal Presidente, tre Vice presidenti e da almeno quattro componenti, nominati dal Consiglio federale per un quadriennio.

2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, di un Vice presidente e di quattro componenti.

3. La Commissione ha competenza a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie inerenti ai tesseramenti, ai trasferimenti e agli svincoli dei calciatori.

4. Il procedimento è instaurato:

  • a) su reclamo di chi è parte interessata riguardo al tesseramento, trasferimento o svincolo;

  • b) su iniziativa degli Organi della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo;

  • c) su iniziativa delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per l’attività giovanile scolastica, che possono richiedere i relativi giudizi.

1. I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall’art. 29, commi 2 e 3, devono essere preannunciati con le modalità di cui all’art. 38, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell’art. 38, comma 7. L’attestazione dell’invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo.

2. I risultati ufficiali delle gare sono quelli conseguiti sul campo e, come tali, indicati dall’arbitro nel suo referto, salvo il caso che gli stessi siano modificati:

  • a) da parte del Giudice sportivo, d’ufficio o su impugnativa di chi vi sia legittimato;
  • b) dalla Commissione disciplinare territoriale, su impugnativa da parte di chi vi sia legittimato;
  • c) dalla Commissione disciplinare territoriale a seguito di deferimento della Procura federale;
  • d) dalla Commissione disciplinare nazionale.

3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l’utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.

4. I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare.

5. Ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art. 38, comma 7. L’attestazione dell’invio deve essere allegata al reclamo.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la partecipazione a gare di calciatori squalificati o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato, applicabili con il solo rispetto dei termini di prescrizione di cui all’art. 25 del presente Codice.

7. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni generali di cui al Titolo IV.

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 6, il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalla LND e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento.

2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l’elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del Giudice sportivo.

3. Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari:

  • a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;

  • b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese;

  • c) squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara;

  • d) provvedimenti pecuniari non superiori a:

    • € 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l’attività giovanile e scolastica;

    • € 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.

1. Per le infrazioni che riguardano l’attività agonistica sono previsti i seguenti due gradi di giudizio:

 

  • 1.1. primo grado: Giudice sportivo territoriale presso i Comitati regionali, provinciali e locali, il quale adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, sulle risultanze dei documenti ufficiali (rapporto degli ufficiali di gara e dell’eventuale Commissario di campo; supplemento di rapporto; nei casi previsti, motivi di reclamo avanzato nei termini fissati in via generale dal presente Codice);

  • 1.2. secondo grado: Commissione disciplinare territoriale che giudica avverso le decisioni di primo grado del Giudice sportivo. In sede di opposizione i reclamanti hanno diritto di essere sentiti e, fermo restando il termine stabilito dall’art. 46, comma 4, di prendere visione dei documenti ufficiali estraendone copia a loro spese, ove lo richiedano espressamente. Per essere sentiti i ricorrenti devono farne richiesta nell’atto di impugnazione; la controparte, entro tre giorni dalla ricezione dell’atto di impugnazione.

2. La Commissione disciplinare del Comitato regionale Trentino-Alto Adige è articolata su due Sezioni, a ciascuna delle quali è preposto un Vice presidente.

3. La Commissione disciplinare di cui al comma 2 ha competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato regionale.

4. Le Sezioni di cui al comma 2 hanno competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate da ciascun Comitato provinciale autonomo di Trento e di Bolzano.

5. Le violazioni al presente Codice considerate illeciti sportivi e, come tali, conseguenti a deferimenti della Procura federale, sono giudicate:

 

  • in primo grado dalla Commissione disciplinare territoriale, che giudica secondo le norme e le procedure previste dal presente Codice;

  • in secondo grado dalla Commissione disciplinare nazionale, che giudica in ultima e definitiva istanza.

6. Le infrazioni che comportano un deferimento da parte della Procura federale sono giudicate dalla Commissione disciplinare territoriale, salvo il ricorso alla Commissione disciplinare nazionale.

1. La disciplina antidoping è regolata, in ogni sua parte, in base alle Norme sportive antidoping cui si fa espresso richiamo.

1. L’appello è proponibile dalle parti interessate, dalla Procura federale, dai terzi che abbiano un interesse, anche indiretto. Si applicano in quanto compatibili, le norme stabilite per il procedimento di prima istanza.

2. Legittimati a proporre istanza di revocazione, prevista nei casi di cui all’art. 39, sono unicamente le parti del giudizio, definito, in prima od in seconda istanza, con la decisione gravata.

1. Qualora nel giudizio per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica vi siano più incolpati appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale è determinata dal luogo ove è stato commesso l’illecito. La competenza della Commissione disciplinare nazionale prevale su quella delle Commissioni disciplinari territoriali. Per le Divisioni e per i Comitati regionali, nei casi dubbi, la competenza è determinata dalla Corte di giustizia federale.

2. Pervenuti gli atti alla Commissione disciplinare competente, il Presidente, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell’atto di contestazione degli addebiti, da eseguire con le modalità previste dall’art. 38, dispone la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.

3. II termine per comparire innanzi all’Organo di giustizia sportiva non può essere inferiore a dieci giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione.

4. Le notificazioni, quando richieste, vanno fatte secondo quanto previsto dall’art. 38, comma 8.

5. Le istanze di ammissione di testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi, nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e spese delle parti che ne fanno istanza. Il Presidente ha facoltà di ridurre le liste testimoniali.

6. Il dibattimento si svolge in contraddittorio tra la Procura federale e le parti, che possono stare in giudizio con il ministero e l’assistenza di un difensore. Al termine del dibattimento il rappresentante della Procura federale formula le proprie richieste. La difesa ed i soggetti deferiti hanno il diritto di intervenire per ultimi.

7. I terzi portatori di interessi indiretti di cui all’art. 33, comma 3, che non abbiano esercitato la facoltà di reclamo, possono, prima dell’apertura del dibattimento, rivolgere istanza alla Commissione disciplinare per essere ammessi a partecipare al dibattimento. La Commissione disciplinare decide sull’istanza subito dopo l’apertura del dibattimento stesso. La reiezione dell’istanza per carenza di interesse non pregiudica la proponibilità dell’appello e la partecipazione al giudizio di seconda istanza.

8. Del dibattimento va redatto succinto verbale.

9. La Commissione disciplinare è investita dei più ampi poteri di indagine in ordine alla assunzione delle prove ed alla rinnovazione degli atti compiuti nella fase istruttoria, avvalendosi, se necessario, della Procura federale.

10. Se emergono altre responsabilità o fatti nuovi ovvero se risulta che il fatto è diverso, la Commissione disciplinare rimette senza indugio gli atti alla Procura federale, sospendendo, se necessario, il giudizio in corso.

11. Le decisioni vanno trasmesse, appena depositate, in copia integrale al Presidente federale e alla Procura federale.

1. La Procura federale, per le istruttorie relative a fatti di illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica, si avvale di tutti i mezzi di accertamento legale che ritiene opportuni.

2. Le indagini devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale.

3. Al termine degli accertamenti la Procura federale adotta i provvedimenti di cui all’art. 32, comma 5, comunicando le conclusioni agli interessati.

1. Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di giustizia federale, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:

  • a) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno all’altra;

  • b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;

  • c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;

  • d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;

  • e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.

2. La Corte di giustizia federale può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio.

3. Ai procedimenti di revocazione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza.

4. L’organo investito della revocazione si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.

 5. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.

1. La dichiarazione con la quale si preannuncia il reclamo deve essere inviata all’organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

2. Il reclamo deve essere motivato e, salvo diversa disposizione del presente Codice, proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare.

3. La controparte deve inviare le proprie eventuali controdeduzioni entro tre giorni dalla data del ricevimento dei motivi di reclamo.

4. La parte non può essere rimessa in termini dal reclamo o dal ricorso ritualmente proposto da altre parti.

5. I termini sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale. Si computa invece il giorno finale. Il termine che scade il giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

6. Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori.

7. Tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o telefax. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo di telefax o posta elettronica, alle condizioni indicate nella prima parte del presente comma. Ove sia prescritto, ai sensi del Codice, l’uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica, con le medesime garanzie di ricezione di cui alla prima parte del presente comma.

8. Gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:

  • per le persone fisiche:
    • a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva;

    • b) presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento;

    • c) presso la sede della Società di appartenenza al momento della commissione del fatto;

    • d) presso la residenza o il domicilio;

  • per le società :
    • a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva;

    • b) presso la sede della società.

1. Il procedimento innanzi alla Corte di giustizia federale è instaurato:

  • a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. In caso di decisione per la quale è prescritto l’obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all’organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni, l’appellante deve inviare all’organo competente la tassa prevista. La parte appellata può ricevere copia dei documenti ufficiali ove ne faccia richiesta entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione dell’appellante. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l’appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi.

  • b) su ricorso della Procura federale, avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti. Il ricorso deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati alla lettera a). La tassa non è dovuta.

  • c) su ricorso del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l’attività giovanile e scolastica. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dai Giudici sportivi o dalle Commissioni disciplinari quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime. Il Presidente federale può proporre ricorso alla Corte di giustizia federale entro sessanta giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la motivazione. La tassa non è dovuta.

2. Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta. Tale richiesta deve essere avanzata dall’istante nel reclamo; dalle controparti entro tre giorni dalla ricezione della copia del reclamo o, nel caso abbiano richiesto copia dei documenti ufficiali, nelle controdeduzioni, da inviare entro il terzo giorno successivo a quello di ricezione delle copie.
3. La Corte di giustizia federale ha cognizione del procedimento di prima istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte.

4. La Corte di giustizia federale, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l’Organo di prima istanza non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione riforma la pronunzia impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all’Organo che ha emesso la decisione, per l’esame del merito.

5. Con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze.

6. La Corte di giustizia federale, se rileva che la decisione impugnata concerna materia sottratta agli Organi della giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’Organo federale competente.

7. Innanzi alla Corte di giustizia federale può essere richiesto il procedimento d’urgenza avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali. In tal caso, il reclamo deve essere proposto entro le ore 12.00 del giorno feriale seguente a quello in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale relativo alla decisione del giudice di

primo grado; contestualmente deve essere avvisata la eventuale controparte, la quale può formulare le proprie osservazioni. I motivi scritti del reclamo devono essere depositati presso la Corte prima del dibattimento. Le parti, ove lo richiedano alla Corte, possono prendere visione dei documenti ufficiali immediatamente dopo che il preannuncio di reclamo sia pervenuto alla Corte medesima; esse possono altresì essere ascoltate dalla Corte purché ne facciano richiesta prima della trattazione.

8. Il procedimento d’urgenza non può essere richiesto nel caso delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 18, comma 1, e di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art. 19, comma 1. Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova

1. Avverso le decisioni di prima istanza nei procedimenti non instaurati su deferimento della Procura federale, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alle Commissioni disciplinari territoriali per i procedimenti di loro competenza. 2. Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice sportivo territoriale che si intende impugnare.

3. La Commissione disciplinare territoriale, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.

4. La Commissione disciplinare territoriale, se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l’Organo di prima istanza non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione, riforma la decisione impugnata e decide nel merito.

5. La Commissione disciplinare territoriale, se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’Organo di prima istanza, annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito all’Organo stesso.

6. Nei procedimenti di seconda istanza i ricorrenti e le controparti hanno diritto di essere sentiti e di prendere visione o estrarre, a proprie spese, copia dei documenti ufficiali, ivi compresi i supplementi di rapporto eventualmente richiesti dagli Organi della giustizia sportiva ai fini istruttori.

Per avvalersi del diritto di essere sentito il ricorrente deve fare richiesta di audizione all’atto dell’invio dei motivi del reclamo, la controparte entro tre giorni dal ricevimento dei motivi. Per prendere visione od estrarre copia dei documenti ufficiali, la parte deve formulare espressa richiesta al momento del gravame, versando comunque contestualmente la tassa.

7. Con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti all’Organo di prima istanza.

8. ABROGATO

9. ABROGATO

10. Avverso le decisioni di prima istanza delle Commissioni disciplinari territoriali, le parti e la Procura federale, possono presentare ricorso alla Commissione disciplinare nazionale.

11. Ai procedimenti di cui al comma 10, si applicano, in quanto compatibili, i termini e le modalità procedurali previste dall’art. 37.

Che cosa sono le Commissioni Disciplinari?

Tasse da pagare per il ricorso alla Commissione Disciplinare Territoriale (stagione 2010/2011).

Tasse da pagare per il ricorso alla Commissione Disciplinare Nazionale (stagione 2010/2011).

 

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