Si richiama l’attenzione delle Spett.li Società, sulle disposizioni contenute nell’art. 43 delle N.O.I.F.

In particolare, i tesserati di ogni Società, sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva.

Per i calciatori fino a 12 anni è richiesto l’accertamento dell’idoneità generica.

Per tutti gli altri calciatori è prescritto l’accertamento dell’idoneità specifica e, nel caso di cui all’art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.

Gli accertamenti devono avvenire in occasione del primo tesseramento a favore delle Società, e vanno ripetuti ogni anno, prima dell’inizio dell’attività.

Si raccomanda vivamente che gli accertamenti sanitari siano effettuati, dagli interessati, in strutture idonee, debitamente autorizzate dalla Regione Lazio – Assessorato alla Sanità, e che le certificazioni relative siano tenute agli atti delle Società ed aggiornate a cura del medico sociale.

Di seguito viene riportata la definizione di “Calciatore” cosi come stabilito dal NOIF (Norme Organizzative Interne Federali), in particolare dagli Art. 27, Art.28, Art. 29.

TITOLO Vl. - I CALCIATORI

Art. 27: I calciatori.

  1. I calciatori tesserati per la F.I.G.C. sono qualificati nelle seguenti
    categorie:
    a) “professionisti”;
    b) “non professionisti”;
    c) “giovani”.

  2. L’impiego dei calciatori, a seconda della categoria di appartenenza, è stabilito dalle presenti norme nonché da quelle delle Leghe e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.

  3. Ad ogni effetto l’età del calciatore è computata con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Art. 28: Giocatori “ professionisti”.

  1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C.

  2. II rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

  3. II primo contratto da “professionista” può essere stipulato dai calciatori che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, salvo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 33.

Art. 29: Giocatori “non professionisti”.

  1. Sono qualificati “non professionisti” i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D. compresi quelli di sesso femminile, quelli che giocano il “Calcio a Cinque” e quelli che svolgono attività ricreativa.

  2. Per tutti i calciatori “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.

  3. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto del successivo art. 94 ter, possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.

Tutte le norme complete possono esere scricate dal sito www.figc.it (Sito Ufficiale della Federazione Italiana Gioco Calcio).

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