E’ fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, di 1ª e di 2ª Categoria, ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire l’abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello.

Un’eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse in 2ª Categoria o al Campionato di Serie “B” di Calcio Femminile o di Calcio a Cinque, intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per allenatori dilettanti indetto dal Comitato Regionale, nel  cui territorio ha sede la Società, successivamente alla conferma dell’allenatore, al quale lo stesso è tenuto a partecipare.

Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie “C” o di Serie C/1 maschile è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

E’ fatto obbligo alle Società che partecipano al Campionato Juniores Nazionale o Regionale, di affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

E’ fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, a tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore “squadre minori”.

Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l’allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C. è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima dell’inizio del Campionato di competenza, di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori Dilettanti per la stagione sportiva 2010/2011 è stabilito negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

  • Euro 14.000.000 per allenatori del Campionato Nazionale Serie D;

  • Euro 11.500.000 per allenatori del Campionato di Eccellenza;

  • Euro 9.500 per allenatori del Campionato di Promozione;

  • Euro 7.500 per allenatori del Campionato di 1ª Categoria;

  • Euro 300 per allenatori del Campionato di 2ª Categoria;

  • Euro 12.500 per allenatori del Campionato Nazionale Calcio  Femminile  Serie “A”;

  • Euro 9.500 per allenatori del Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A/2”;

  • Euro 7.800 per allenatori del Campionato Nazionale Calcio  Femminile  Serie “B”;

  • Euro 1.400 per allenatori del Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie “A”;

  • Euro 10.500 per allenatori del Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie “A/2″;

  • Euro 7.800 per allenatori del Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie “B”;

  • Euro 3.000 per allenatori del Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque;

  • Euro 3.000 per allenatori del Campionato Juniores Nazionale o Regionale;

  • Euro 3.000 per allenatori del Allenatore “squadre minori”;

Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell’allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l’Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell’allenatore interessato, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell’accordo economico o dichiarazione. Per le Società partecipanti al Campionato di 2ªcategoria e per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell’accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico.

Il nominativo dell’allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione mediante il deposito della documentazione di cui sopra all’atto dell’iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all’inizio dello stesso.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, in carta libera, fino alla predisposizione e alla approvazione del modello di accordo tipo tra L.N.D., A.I.A.C. e F.I.G.C.. Gli stessi accordi economici dovranno essere depositati presso i competenti Comitati o Divisioni. Tali accordi economici non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di Euro 25.822,00, e dovranno essere depositati a cura dell’allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli accordi economici per gli allenatori con abilitazione  professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

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