Ott
4
Rientro dal prestito (trasferimento temporaneo)
Archiviato in Tesseramenti
RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO ART. 103 BIS
Con la presente scrittura redatta in triplice copia, fra la Società ____________________________________________ Matricola _______________ rappresentata dal Sig._____________________________________ legale rappresentante della medesima, e la Società ___________________________________ Matricola ________________ rappresentata dal Sig._____________________________________ legale rappresentante della medesima ed il calciatore_________________________________________ si conviene la risoluzione del trasferimento a titolo temporaneo del sopraccitato avvenuto in data ____________ .
Ripristinati così i rapporti con l’originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive.
Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l’accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l’inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi.
SOCIETA’ CEDENTE IL CALCIATORE SOCIETA’ CESSIONARIA
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE
se il calciatore è minorenne occorrono le firme dei genitori
VISTO DEPOSITO ____________________________
Commenti
Lascia un Commento