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C.G.S: Art. 38 (Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti)
Archiviato in C.G.S. (Codice di Giustizia Sportiva), Ricorsi Calcio
1. La dichiarazione con la quale si preannuncia il reclamo deve essere inviata all’organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare.
2. Il reclamo deve essere motivato e, salvo diversa disposizione del presente Codice, proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare.
3. La controparte deve inviare le proprie eventuali controdeduzioni entro tre giorni dalla data del ricevimento dei motivi di reclamo.
4. La parte non può essere rimessa in termini dal reclamo o dal ricorso ritualmente proposto da altre parti.
5. I termini sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale. Si computa invece il giorno finale. Il termine che scade il giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
6. Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori.
7. Tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o telefax. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo di telefax o posta elettronica, alle condizioni indicate nella prima parte del presente comma. Ove sia prescritto, ai sensi del Codice, l’uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica, con le medesime garanzie di ricezione di cui alla prima parte del presente comma.
8. Gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:
- per le persone fisiche:
-
a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva;
-
b) presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento;
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c) presso la sede della Società di appartenenza al momento della commissione del fatto;
-
d) presso la residenza o il domicilio;
-
- per le società :
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a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva;
-
b) presso la sede della società.
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