1. Quando tre o più soggetti tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo di commettere illeciti si applicano, per ciò solo, le sanzioni di cui alle lettere f) e h) dell’art. 19, comma 1. 2. La sanzione è aggravata nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono o gestiscono l’associazione, nonché per i dirigenti federali e gli associati all’AIA.

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