Set
1
C.G.S: Art. 8 (Violazioni in materia gestionale ed economica)
Archiviato in C.G.S. (Codice di Giustizia Sportiva)
1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.
2. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.
3. Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al commi 1 e 2 è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida.
4. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l’iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell’art. 18, comma 1.
5. ABROGATO (perché riportato nel nuovo comma 3 dell’art. 10)
6. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
7. La società appartenente alla Lega nazionale professionisti (LNP) o alla Lega professionisti serie C (LPSC) che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
8. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui all’art. 94, comma 1, lettera a), delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni :
-
a) a carico della società, l’ammenda da € 5.000,00 ad € 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
- b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l’inibizione di durata non inferiore a due anni;
-
c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.
9. Il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti (LND) o dalla Commissione vertenze economiche comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.
10. I dirigenti, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.
11. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese.
12. L’inosservanza del divieto di cui all’art. 16 bis, comma 1, delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni: a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l’ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale; b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui alla lettera h) dell’art. 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno.
13. L’inosservanza del divieto di cui all’art. 52, comma 6 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, l’applicazione delle seguenti sanzioni:
-
a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l’ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
-
b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui alla lettera h) dell’art 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno.
14. La mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui alla lettera g) dell’art. 18, comma 1, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica.
15. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l’obbligo di adempimento, l’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell’art. 19, comma 1.
Commenti
Lascia un Commento