1. La Commissione disciplinare nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali nonché gli appartenenti all’aia che svolgono attività in ambito nazionale e nelle altre materie previste dalle norme federali; è altresì giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale. Le Commissioni disciplinari territoriali sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, nei procedimenti riguardanti gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito territoriale e nelle altre materie previste dalle norme federali, nonché giudici di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, salvo quanto previsto dall’art. 44, comma 1.

2. Le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza anche in ordine alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti. Il procedimento instaurato su reclamo del tesserato deve essere proposto entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta al tesserato la comunicazione del provvedimento. Il reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa.

3. La Commissione disciplinare nazionale è composta da almeno quindici componenti, compresi il Presidente, e tre Vice presidenti, di cui uno vicario che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo. La Commissione disciplinare territoriale è composta da almeno sette componenti, compresi un presidente e un vice presidente che svolge le funzioni del presidente in caso di impedimento di quest’ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo.

4. La Commissione disciplinare nazionale giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vice presidenti; in caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità essa può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. Le Commissioni disciplinari territoriali giudicano con la partecipazione del Presidente o del Vice presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice presidente ovvero, in assenza o impedimento di quest’ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.

5. Il Presidente di ciascuna commissione disciplinare definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l’indicazione dei componenti relatori, e l’ordine del giorno.

6. Il Presidente della Commissione disciplinare nazionale dispone i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero i due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale.

7. Le Commissioni disciplinari giudicano con l’assistenza di un rappresentante dell’AIA con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica.

8. Per il procedimento di prima istanza, pervenuti gli atti alla Commissione disciplinare competente, il Presidente, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell’atto di contestazione degli addebiti, da eseguire con le modalità previste dall’art. 38, dispone la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.

9. Il termine per comparire innanzi all’Organo della giustizia sportiva non può essere inferiore a dieci giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione.

 

Procedure per il Ricorso alla Commissione Disciplinare.

Tasse da pagare per il ricorso alla Commissione Disciplinare Territoriale (stagione 2010/2011).

Tasse da pagare per il ricorso alla Commissione Disciplinare Nazionale (stagione 2010/2011).

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