1. I Giudici Sportivi si dividono in Giudici sportivi nazionali e in Giudici sportivi territoriali. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello nazionale, nonché per le attività agonistiche direttamente organizzate dalla LND. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello territoriale.

2. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all’art. 35.

3. I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco.

4. Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è instaurato:

  • a) d’ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali;

  • b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara.

5. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco (porte, misure del terreno di giuoco, ecc.).

6. Il procedimento di cui al comma 5 è instaurato:

  • a) d’ufficio e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;

  • b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all’arbitro dalla società prima dell’inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l’arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara .

7. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell’art. 17, comma 5.

8. Il procedimento di cui al comma 7 è instaurato:

  • a) d’ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;

  • b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere presentato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.

9. I giudici sportivi giudicano con l’assistenza di un rappresentante dell’AIA con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica. In caso di assenza o impedimento, i giudici sportivi sono sostituiti da Giudici sportivi sostituti, ai quali è possibile delegare la competenza su particolari campionati, nell’ambito della rispettiva Lega, Comitato o Divisione.

Tasse da pagare per il ricorso al Giudice Sportivo Territoriale e Nazionale (Stagione 2010/2011).

Commenti

Lascia un Commento




Bad Behavior has blocked 83 access attempts in the last 7 days.

Chiudi
Invia e-mail