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C.G.S: Art. 27 (Grazia)
Archiviato in C.G.S. (Codice di Giustizia Sportiva)
1. Il Presidente federale, su proposta del Consiglio federale e sentita la Corte di giustizia federale, può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena. In caso di preclusione la grazia non può essere concessa se non sono trascorsi almeno 5 anni dalla adozione della sanzione definitiva.
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