1. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte di giustizia federale, può concedere amnistia o indulto.

2. La delibera del Consiglio federale per la concessione di amnistia e indulto è adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. L’amnistia estingue la violazione commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa cessare l’esecuzione, oltre a eliminare gli effetti accessori. L’indulto estingue, commuta o riduce la sanzione.

3. I soggetti ai quali sia stata preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, trascorsi almeno 3 anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte di giustizia federale a sezioni riunite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:

  • a) che dal fatto che ha cagionato la dichiarazione di preclusione l’interessato non abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;

  • b) che l’interessato produca una auto dichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;

  • c) che ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l’infrazione non sia più ripetuta.

4. Le presenti disposizioni non si applicano per le violazioni della disciplina antidoping e per le relative sanzioni.

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