1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine:

  • a) della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;

  • b) della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito amministrativo;

  • c) della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito sportivo o di violazione della normativa antidoping;

  • d) della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, in tutti gli altri casi.

2. L’apertura di una inchiesta, formalizzata dalla Procura Federale o da altro organismo federale, interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione, ma i termini di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà.

3. I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati.

4. Qualora una persona che ha commesso o concorso a commettere illeciti disciplinari di qualsiasi natura o violazioni in materia gestionale ed economica, di cui agli articoli 7 e 8, senza rivestire la qualifica di dirigente, socio di società o tesserato, assuma successivamente una di tali qualifiche, i termini di prescrizione, per il solo procedimento a suo carico, decorrono dalla data in cui è stata assunta la qualifica di dirigente, socio di società o tesserato.

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