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C.G.S: Art. 23 (Applicazione di sanzioni su richiesta delle parti)
Archiviato in C.G.S. (Codice di Giustizia Sportiva)
1. I soggetti di cui all’art. 1 comma 1 possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura.
2. L’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.
3. L’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti è esclusa nei casi di recidiva e nei casi di cui all’art. 7, comma 6.
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