1. Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo sono eseguite con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell’Organo della giustizia sportiva, per motivi di particolare rilievo. Di norma la squalifica del campo si intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione. La squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.

2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall’art. 45, comma 2, del presente Codice.

3. II calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Al calciatore squalificato è precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un’autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall’art. 19.

4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.

6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall’art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo.

 7. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l’assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l’accesso all’interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi.

8. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l’accesso all’interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione.

9. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe per i calciatori colpiti da squalifica a termine, solo ai fini della disputa di gare amichevoli o di gare dell’attività ricreativa.

10. La decisione di preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della FIGC, adottata da un Organo della giustizia sportiva ai sensi dell’art. 19, comma 3, può essere impugnata con le modalità ed i termini di cui al presente Codice.

11. Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l’obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.

12. Le sanzioni irrogate dagli Organi della giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo.

Commenti

6 commenti a “C.G.S: Art. 22 (Esecuzione delle sanzioni)”

  1. ELISIARIO on 18 Settembre 2010 09:49

    giocatore squalificato per somma di ammonizioni fine campionato promozione,la stagione successiva viene tesserato da societa’ di serie D. PRIMA PARTITA SOCIETA DI SERIE D 5-SETTEMBRE 2010 IL GIORNO 6- SETTEMBRE VIENE TESSERATO DA UNA SQUADRA DI PROMOZIONE CHE GIOCA LA PRIMA PARTITA IL GIORNO 11 SETTEMBRE, IL CALCIATORE IN OGGETTO HA SCONTATO LA SQUALIFICA?
    grazie

  2. Ferter Resius on 18 Settembre 2010 10:12

    Parlando di partite di Campionato e non di Coppa, se il giocatore NON ha preso parte alla gara disputata il 5 Settembre la squalifica è stata scontata.

    Infatti secondo l’ Art 22 Comma 6:
    Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica.

    Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, comma 5, ultima parte, la squalifica NON si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Al calciatore squalificato è precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica.

    Altrimenti deve scontare il turno di squalifica.

  3. d'alessio domenico on 13 Ottobre 2010 15:30

    giocatore classe 92 deve scontare 1 giornata
    di squalifica comminata nel campionato juniores provinciali dell’anno prima.
    esso e’ vincolato con una squadra che partecipa al campionato di promozione che ha
    gia’ disputato 6 gare di campionato; avendo
    la squadra di promozione obbligo di schierare almeno 1 giocatore di classe 92 e
    non avendo la stessa obbligo di avere squadra juniores il giocatore si puo’ considerare come se avesse gia’ scontato la
    squalifica e per la prima giornata del campionato juniores si deve considerarlo in posizione regolare?
    In attesa di Vs. delucidazioni colgo l’occasione per porgere distinti saluti.
    d’alessio domenico

  4. Ferter Resius on 13 Ottobre 2010 15:40

    A prescindere o meno che la società abbia una squadra della juniores, e che questa abbia disputato gare nel nuovo campionato, puoi prendere parte al campionato di promozione.
    Infatti il comma 6 della’ Art. 22 del CGS (cito):
    6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, ………

    Quindi puoi giocare nel campionato di promozione.

    Comunque è tutto scritto nell’ Art 22 del CGS che puoi consultare in questa sezione:
    http://figclazio.info/2010/09/01/cgs-art-22-esecuzione-delle-sanzioni/

  5. Simone Magliano on 28 Ottobre 2010 14:03

    Giocatore di Serie D. Viene squalificato in Italia l’ultima giornata di campionato. Emigra all’estero venendo tesserato per società straniera, dopo oltre un anno ritorna in Italia. La giornata di squalifica avuta 12 mesi prima, è ancora da considerarsi valida?
    Grazie

  6. Ferter Resius on 31 Ottobre 2010 20:47

    Dipende da quante giornate (o per quanto tempo) sei stato squalificato.
    Se sei stato squalificato a tempo devi aspettare la data di fine squalifica per poter disputare nuove partite di calcio.
    Se sei stao squalificato per un numero definito di partite, una volta ritesserato con una squadra italiana devi aspettare che la tua nuova società giochi un numero di gare pari a quelle delle squalifica.

Lascia un Commento




Bad Behavior has blocked 83 access attempts in the last 7 days.

Chiudi
Invia e-mail