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1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alle società, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazione dei regolamenti federali e che ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.
2. La condanna ad una delle sanzioni previste dalle lettere d), e), f), g), h), i), l), m) dell’art. 18, comma 1, è valutata, ai fini della recidiva, anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva successiva.
3. Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara, la recidiva comporta la penalizzazione di un punto in classifica.
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