1. Su richiesta del Procuratore federale, gli Organi della giustizia sportiva possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività dei tesserati nei cui confronti è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.

2. Su richiesta del Procuratore federale, gli Organi della giustizia sportiva possono disporre il divieto temporaneo di utilizzazione del campo delle società nei confronti delle quali è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono reclamabili in unica istanza innanzi ad altro giudice appartenente allo stesso organo di giustizia e divengono inefficaci dopo trenta giorni dalla loro pronuncia,

salvo motivata rinnovazione per un periodo non superiore a trenta giorni. La proposizione del reclamo non ha effetti sulla sospensione.

4. La rinnovazione di cui al comma 3 non può essere disposta per più di una volta e va adottata prima della scadenza del periodo di sospensione inflitto.

5. I periodi di sospensione già scontati, devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata. 6. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere motivati.

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