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1. Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono imporre prescrizioni dirette a garantire l’esecuzione delle sanzioni stesse.
4. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono adottare nei confronti dei responsabili di violazioni disciplinari prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell’ordinamento sportivo.
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