1. I soggetti tenuti all’osservanza del vincolo di giustizia di cui all’art. 30, comma 2, dello Statuto federale, ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione e/o violazione del predetto obbligo, incorrono nell’applicazione di sanzioni non inferiori a:

  • a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società;

  • b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche.

2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in ogni caso, in aggiunta alle sanzioni sopra indicate, deve essere irrogata una ammenda:

  • per le società di serie A da € 20.000,00 ad € 50.000,00;

  • per le società di serie B da € 15.000,00 ad € 50.000,00;

  • per le società di serie C da € 10.000,00 ad € 50.000,00;

  • per le altre società da € 500,00 ad € 20.000,00;

  • per le persone fisiche appartenenti al settore professionistico della LNP da € 10.000,00 ad € 50.000,00;

  • per le persone fisiche appartenenti al settore professionistico della LPSC da € 5.000,00 ad € 50.000,00 - per le persone fisiche appartenenti al settore dilettantistico da € 500,00 ad € 20.000,00.

3. Nel caso di ricorso all’autorità giudiziaria da parte di società e tesserati avverso provvedimenti federali in materie riservate agli Organi della giustizia sportiva o devolute all’arbitrato si applicano le sanzioni previste dai commi precedenti, nella misura del doppio.

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