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NOIF: Art. 113 (Svincolo per la stipulazione di contratto da “professionista”)
Archiviato in N.O.I.F.
1. II calciatore “non professionista” che, avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche, reso esecutivo dalla Lega competente, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”:
- a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio;
- b) con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale.
Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo.
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