1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.

2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.

3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l’affiliazione ai sensi dell’art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:

  1. di avere acquisito l’intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;

  2. di avere ottenuto l’affiliazione alla F.I.G.C.;

  3. di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l’affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta;

  4. di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;

  5. di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l’impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

Norma transitoria Per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica del comma 3, si applica la precedente disposizione.

4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l’affiliazione ai sensi del comma 7 dell’articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al titolo si accolli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l’affiliazione.

5. In caso di fusione a norma dell’art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell’azienda sportiva a norma dell’art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l’attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.

6. In caso di non ammissione al campionato di serie A o B di una società costituente espressione della tradizione sportiva italiana e con un radicamento nel territorio di appartenenza comprovato da una continuativa partecipazione, anche in serie diverse, ai campionati professionistici di Serie A, B, negli ultimi dieci anni, ovvero, da una partecipazione per almeno venticinque anni nell’ambito del calcio professionistico, la FIGC, sentito il Sindaco della città interessata, può attribuire, a fronte di un contributo straordinario in favore del Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, il titolo sportivo inferiore di due categorie rispetto a quello di pertinenza della società non ammessa ad altra società, avente sede nella stessa città della società non ammessa, che sia in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria e continuità aziendale.

Al capitale della nuova società non possono partecipare, neppure per interposta persona, nè possono assumervi cariche, soggetti che, nella società non ammessa, abbiano ricoperto cariche sociali ovvero detenuto partecipazioni dirette e/o indirette superiori al 2% del capitale totale o comunque tali da determinarne il controllo gestionale, né soggetti che siano legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con gli stessi. L’inosservanza di tale divieto, se accertata prima della decisione sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo, comporta il non accoglimento della stessa

o, se accertata dopo l’accoglimento della domanda, comporta, su deferimento della Procura Federale, l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Le società aspiranti al suddetto titolo, entro il termine perentorio di 3 giorni, esclusi i festivi, dalla pubblicazione del provvedimento di non ammissione al campionato di Serie A, B della società esclusa, dovranno manifestare il proprio interesse, presentando alla FIGC una dichiarazione in tal senso.

A tale dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, nella quale dovranno essere contenuti i dati identificativi della società stessa, dovrà essere allegata fideiussione bancaria a prima richiesta per l’importo di euro 100.000,00 a garanzia della serietà dell’offerta vincolante che la società si impegna a formulare nel termine perentorio di giorni 5, decorrente dalla data di scadenza fissata per la presentazione della manifestazione d’interesse.

Nel termine suddetto le società interessate dovranno depositare in busta chiusa controfirmata sui lembi presso la Federazione un plico con la dicitura “assegnazione titolo città di (nome città)”contenente quanto segue:

1) Offerta vincolante con indicazione sia in lettere sia in cifre dell’importo che si impegnano a versare a titolo di contributo straordinario al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, sottoscritta dal legale rappresentante della società. Detto contributo non potrà in ogni caso essere inferiore:

  • ad euro 1.200.000,00 nel caso di offerta per l’attribuzione del titolo sportivo di I Divisione;

  • ad euro 700.000,00 nel caso di offerta per l’attribuzione del titolo sportivo di II Divisione.

E’ facoltà del Presidente , d’intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Pro e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo contestualmente alla pubblicazione del comunicato Ufficiale di non ammissione della società.

  1. Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.;

  2. la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari richiesti per la partecipazione al campionato professionistico di competenza, accompagnata da idonee garanzie di continuità aziendale;

  3. la documentazione attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali e dei requisiti sportivi e organizzativi richiesti ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di competenza;

  4. la documentazione comprovante l’effettuazione degli adempimenti richiesti dalla competente Lega per l’iscrizione al campionato;

  5. una fideiussione bancaria a prima richiesta a copertura dell’importo offerto a titolo di contributo straordinario al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio

  6. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente l’impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

La Federazione si riserva, comunque, di non procedere alla attribuzione del titolo senza che le società partecipanti alla procedura possano pretendere alcunché per la mancata assegnazione. La dichiarazione d’interesse e l’offerta vincolante verranno esaminate da apposita Commissione, nominata dal Consiglio Federale e formata da un rappresentante della Federazione, un rappresentante della Lega PRO e da altro membro designato di comune accordo dalle componenti tecniche. La suddetta Commissione, esaminati gli atti ed i documenti presentati dalle società e predisposta al riguardo una dettagliata relazione, procederà, sulla base del contenuto delle offerte vincolanti, alla formazione di una graduatoria provvisoria di merito. In caso di pluralità di offerte, verrà dato avvio ad una fase di rilancio, alla quale, potranno partecipare tutte le società che hanno offerto almeno un contributo nella misura minima stabilita. La

Federazione comunicherà alle società, mediante invio di fax al numero indicato nella dichiarazione d’interesse:

  • a) l’importo massimo offerto nella precedente fase;

  • b) il termine, non minore di giorni due dal ricevimento della stessa comunicazione, entro il quale dovranno pervenire le offerte migliorative, corredate, per l’eccedenza rispetto alla precedente offerta, di garanzia bancaria a prima richiesta;

  • c) la data e l’ora nella quale le offerte migliorative pervenute verranno aperte in pubblica seduta. La Commissione procederà, a questo punto, alla formazione di una nuova graduatoria provvisoria sulla scorta delle risultanze delle offerte migliorative tempestivamente pervenute, dando atto dell’effettuato rilascio da parte delle società della prescritta fideiussione integrativa. Il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente federale, d’intesa con i Vice Presidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche, esaminati gli atti della procedura, acclarata, sulla scorta della verifica all’uopo effettuata dalla Commissione, la regolarità della offerta prima classificata nella graduatoria predisposta dalla Commissione ed acquisito il parere favorevole della COVISOC, della Commissione Criteri Infrastrutturali e della Commissione Criteri sportivi e organizzativi per quanto di competenza, sentito il Sindaco della Città interessata, decide sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo e sulla conseguente ammissione della società al campionato. Nell’eventualità di parere negativo anche di una sola delle citate Commissioni o di esclusione dell’offerta prima classificata per irregolarità, il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente federale, d’intesa con i Vice Presidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche si pronuncia, acquisito il parere favorevole della COVISOC, della Commissione Criteri Infrastrutturali e della Commissione Criteri sportivi e organizzativi per quanto di competenza, sull’offerta presentata dalla società seconda classificata e, ove occorra, su quelle successivamente graduate. Dopo tale provvedimento, verranno restituite alle società non assegnatarie del titolo sportivo le fideiussioni bancarie depositate presso la FIGC. Ai fini della presente disposizione, la anzianità di affiliazione della eventuale assegnataria del titolo decorrerà dalla data della sua affiliazione.

7. La mancata assegnazione, ai sensi del comma 3, del titolo sportivo di Serie A o B o lo stato di insolvenza per le società di serie A o B accertato o dichiarato nel periodo intercorrente fra il termine per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo e la scadenza ultima fissata per la conclusione del procedimento di cui al comma 6, legittimano la Procedura concorsuale ad individuare essa stessa, entro il termine perentorio di 10 giorni decorrente da tale ultima scadenza, altra società avente sede nella stessa città di quella in stato di insolvenza cui la Federazione potrà assegnare, soddisfatte le condizioni indicate al comma successivo ed eventuali altre che la F.I.G.C. ritenesse di individuare, il titolo sportivo inferiore di due categorie.

8. Le condizioni, salve integrazioni di cui al precedente comma, cui la Federazione subordina la possibilità di assegnazione del titolo sportivo ai sensi del comma 7 in capo alla società individuata dalla Procedura concorsuale sono le seguenti:

  1. presentazione della richiesta di attribuzione del titolo sportivo di due categorie inferiori rispetto a quello della società in stato di insolvenza;

  2. conseguimento della affiliazione alla F.I.G.C.;
  3. presentazione della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari richiesti per la partecipazione al campionato professionistico di competenza accompagnata da idonee garanzie di continuità aziendale;

  4. presentazione della documentazione attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali e dei requisiti sportivi e organizzativi richiesti ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di competenza

  5. presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione degli adempimenti richiesti dalla competente Lega per l’iscrizione al campionato;

  6. deposito della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente l’impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni, relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

9. Le condizioni di cui al comma 8 devono    essere soddisfatte nel termine perentorio di 5 giorni dal provvedimento con cui la procedura concorsuale ha individuato la nuova società aspirante al titolo. Sulla domanda di attribuzione del titolo sportivo e di ammissione al relativo campionato, delibera il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente Federale, d’intesa con i    Vicepresidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche, previo parere favorevole della Co.Vi.So.C., della Commissione Criteri Infrastrutturali e della Commissione Criteri sportivi e organizzativi. Ai fini della presente disposizione, la anzianità di affiliazione della eventuale assegnataria del titolo decorrerà dalla data della sua affiliazione.

10. In caso di non ammissione al campionato di I Divisione e II Divisione e di esito infruttuoso delle procedure previste ai commi 6, 7 e 8, il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purchè la stessa società adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l’iscrizione al Campionato. Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza , la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. E’ facoltà del Presidente, d’intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.

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