Ago
21
NOIF: Art. 40 ter (Commissione Operazioni Estere)
Archiviato in N.O.I.F.
1. E costituita presso la F.I.G.C. Ia Commissione Operazioni Estere composta da un Presidente e da cinque membri, nominati ogni due anni solari dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale.
2. La Commissione ha il compito di vigilare sulla trasparenza e sulla linearità delle operazioni di acquisizione di calciatori professionisti provenienti da Federazioni estere. A tal fine, controlla, anche attraverso collegamenti con gli organismi calcistici internazionali e con le Federazioni estere, la regolarità delle operazioni.
3. II controllo si attua, di concerto con gli Uffici Federali competenti, attraverso l’esame degli atti depositati presso la Federazione; la richiesta alla Federazione di provenienza di documentazione e di chiarimenti; la verifica della rispondenza degli adempimenti realizzati alla documentazione depositata o acquisita.
4. L’esito positivo del controllo è condizione per il rilascio del visto di esecutività da parte della Lega Nazionale Professionisti e per il conseguente tesseramento.
5. Le società affiliate hanno l’obbligo di fornire alla Commissione la documentazione e i chiarimenti di cui siano richieste al fine dell’esercizio dell’attività di controllo di cui al comma 3.
6. La inottemperanza all’obbligo di cui al comma 5 è equiparata, ai fini sanzionatori, all’illecito amministrativo previsto dall’art. 3 del Codice di Giustizia Sportiva.
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