Ago
31
C.G.S: Art. 5 (Dichiarazioni lesive)
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1. Ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, dell’UEFA o della FIFA.
2. Le società sono responsabili, ai sensi dell’art. 4, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonché dai soggetti di cui all’art. 1, comma 5.
3. L’autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell’attribuzione di un fatto determinato.
4. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.
5. Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso o in una specifica struttura, all’autore delle dichiarazioni di cui al comma 1 si applica l’ammenda da € 2.500,00 ad € 50.000,00 se appartenente alla sfera professionistica. Nei casi più gravi, si applicano anche le sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell’art. 19, comma 1.
6. Nella determinazione dell’entità della sanzione si devono valutare:
-
a) la gravità, le modalità e l’idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio all’istituzione federale o a indurre situazioni di pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza di altre persone;
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b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di una società o comunque vi svolga una funzione rilevante;
-
c) la circostanza che le dichiarazioni consistano nell’attribuzione di un fatto determinato e non sia stata provata la verità di tale fatto;
-
d) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l’imparzialità degli ufficiali di gara e dei componenti gli organi tecnici arbitrali, nonché dei componenti degli Organi della giustizia sportiva, la correttezza delle procedure di designazione.
7. Le società sono punite, ai sensi dell’art. 4, con un’ammenda pari a quella applicata all’autore delle dichiarazioni. Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive, con fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi eccezionali, la pubblica dissociazione può costituire esimente.
Ago
31
C.G.S: Art. 4 (Responsabilità delle societa)
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1. Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali.
2. Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5.
3. Le società rispondono oggettivamente anche dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime.
4. Le società sono responsabili dell’ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
5. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato.
6. Le società rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del Coni, trovando applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1.
Ago
31
C.G.S: Art. 3 (Responsabilità delle persone fisiche)
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1. Le persone fisiche soggette all’ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione.
2. Il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l’autore dell’atto.
Ago
31
C.G.S: Art 2 (Applicabilità e conoscenza delle regole)
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1. In assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri regolamenti federali, gli Organi della giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.
2. L’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto.
3. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.
Ago
31
Codice Giustizia Sportiva (C.G.S.) della FIGC
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Codice Giustizia Sportiva (C.G.S.) della FIGC (Federazione Italiana Giuco Calcio).
TITOLO I
NORME DI COMPORTAMENTO
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C.G.S: Art. 9 (Associazione finalizzata alla commissione di illeciti)
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C.G.S: Art. 8 (Violazioni in materia gestionale ed economica)
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C.G.S: Art. 11 (Responsabilità per comportamenti discriminatori)
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C.G.S: Art. 13 (Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori)
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C.G.S: Art. 14 (Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori)
TITOLO II
SANZIONI
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C.G.S: Art. 19 (Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle societa)
-
C.G.S: Art. 23 (Applicazione di sanzioni su richiesta delle parti)
TITOLO III
ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA
TITOLO IV
NORME GENERALI DEL PROCEDIMENTO
-
C.G.S: Art. 33 (Reclami di parte e ricorsi di Organi federali)
-
C.G.S: Art. 36 (Procedimenti di seconda istanza innanzi alle Commissioni disciplinari)
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C.G.S: Art. 37 Procedimenti innanzi alla Corte di giustizia federale
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C.G.S: Art. 38 (Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti)
TITOLO V
PROCEDIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO E PER VIOLAZIONI IN MATERIA GESTIONALE ED ECONOMICA
TITOLO VI
LA DISCIPLINA SPORTIVA IN AMBITO REGIONALE DELLA LND E DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA
TITOLO VII
COMMISSIONE TESSERAMENTI E COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE
-
C.G.S: Art. 47 (Composizione e competenza della Commissione tesseramenti)
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C.G.S: Art. 48 (Procedura e gravami innanzi alla Commissione tesseramenti)
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C.G.S: Art. 49 (Composizione e competenza della Commissione vertenze economiche)
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C.G.S: Art. 50 (Procedura e gravami innanzi alla Commissione vertenze economiche)
NORME FINALI
Ago
29
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio, ai sensi degli art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. considerato il susseguirsi delle gare sugli impianti sportivi ha fissato il tempo di attesa per gli incontri della stagione sportiva 2010/2011 come di seguito specificato:
- Campionato di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria, Serie C Calcio a 11 femminile: 30 minuti;
- Campionati Juniores e del Settore Giovanile (sia regionali che provinciali) : 20 minuti.
Ago
27
C.G.S: Art. 1 (Doveri e obblighi generali)
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1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della giustizia sportiva.
4. Alle società e ai loro dirigenti, tesserati, nonché ai soggetti di cui al comma 5, è fatto divieto di intrattenere rapporti di abitualità, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell’ambito dell’attività sportiva, con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con gli associati dell’Associazione italiana arbitri (AIA).
5. Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale.
6. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell’art. 19, comma 1.
7. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 2, 3 e 4 si applicano le sanzioni di cui alle lettere b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell’art. 19, comma 1.
Ago
26
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Art. 1 – Partecipazione delle squadre: alla competizione sono iscritte d’ufficio tutte le squadre componenti l’organico del Campionato di Promozione 2010/2011 del Comitato Regionale Lazio.
- Art. 2 – Formula:
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a) Turno Eliminatorio.
Al turno eliminatorio prenderanno parte n. 18 Società, così determinate:
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n. 1 Società ammessa ai sensi dell’art. 52 comma 10 delle N.O.I.F.: NUOVA CASSINO CALCIO 1924;
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n. 13 Società ammesse a completamento dell’organico del Campionato di Promozione 2010/2011: A.P.D. OLIMPIA – A.S.D. TREVIGNANO – A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA – A.S.D. PALIANO – COOP. VIS AURELIA SRL – A.S.D. VIGOR ACQUAPENDENTE – A.S.D. BORGO PODGORA 1950 – A.S.D. NUOVA S.MARIA MOLE – A.S.D. NUOVA POL. SANPOLESE 1961 – A.S.D. PALOMBARA – U.S.D. CORCHIANO GALLESE CALCIO – P.D. MONTESPACCATO – SS PIETRO E PAOL;
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n. 4 Società prime classificate nel Campionato di 1ª Categoria 2009/2010, con il peggior punteggio conseguito: A.S.D. CRE.CAS. – A.S.D. MONTECELIO – A.S.D. SANT’ APOLLINARE – A.S.D. FOCENE.
Le suindicate Società verranno abbinate tra loro e, con gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta, si determineranno le 9 squadre che andranno a completare l’organico delle Società, ammesse ai trentaduesimi di finale.
Sarà dichiarata vincente del turno eliminatorio, la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti, e, a parità di punti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare.
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta.
Verificandosi ulteriore parità, al termine della seconda gara, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, secondo le modalità previste dalla Regola 7 delle “Regole di Giuoco e decisioni ufficiali”.
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b) Trentaduesimi di finale: le 64 squadre verranno abbinate tra loro e, con gare di andata e ritorno, con le stesse modalità di cui al Turno eliminatorio, si determineranno le squadre che avranno titolo al prosieguo della Manifestazione.
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c) Sedicesimi, ottavi e quarti di finale, semifinali: in ciascun Turno le squadre verranno abbinate tra loro, e, con gare di andata e ritorno, con le stesse modalità di cui al Turno eliminatorio, si determineranno le due squadre che avranno diritto a disputare la Finale per l’aggiudicazione della Coppa Italia 2010/2011.
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d) Finale : per l’aggiudicazione della Coppa Italia 2010/2011 – cat. Promozione, le squadre finaliste disputeranno un’unica gara, in campo neutro, della durata di due tempi di 45’ minuti ciascuno.
Qualora, al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra vincente verranno disputati 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno, al termine dei quali, persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, secondo le modalità previste dalla Regola 7 delle “Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali”.
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Art. 3 – Rinuncia a gare: Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art.17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 – 3). Inoltre, la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di € 5.000. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzino calciatori in posizione irregolare o che, comunque, si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l’art. 17 del C.G.S.
- Art. 4 – Premi :
Alla Societa’ vincente verranno riconosciuti i seguenti premi:
- Trofeo di Campione Regionale di Coppa Italia – Categoria Promozione;
- Contributo di € 2.000,00, in conto spese di iscrizione al Campionato 2010/2011;
- N. 25 medaglie per calciatori e tecnici della squadra.
Alla Società 2ª classificata:
- Coppa;
- N. 25 medaglie da assegnare ai calciatori e tecnici della squadra.
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Art. 5 – Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’eta’ : alle gare di Coppa Italia Dilettanti - Cat. Promozione, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’eta’ massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2010/2011 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di eta’, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 comma 3 delle NOIF.
Le Società partecipanti hanno comunque l’obbligo di impiegare sin dall’inizio delle gare, e per l’intera durata delle stesse, e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti, almeno TRE calciatori, così distinti, in relazione alle seguenti fasce di età: uno nato dal 1°.1.1990 in poi, uno nato dal 1°.1.1991 in poi ed uno nato dal 1°.1.1992 in poi.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche il caso di infortunio dei calciatori come sopra specificati.
L’inosservanza delle predette disposizioni comporterà l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.
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Art. 6 – Sostituzione di calciatori: durante tutte le gare della Coppa Italia Dilettanti e’ consentita la sostituzione di tre calciatori, secondo quanto previsto dall’art. 74 delle NOIF.
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Art. 7 – Organizzazione e Disciplina Sportiva : Per la sola fase regionale l’organizzazione verra’ curata dal Comitato Regionale Lazio, così come anche la disciplina della competizione e’ demandata agli Organi Disciplinari del Comitato stesso.
Le sanzioni di cui alla lettera e), dell’art. 19 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, inflitte dagli Organi competenti in relazione a gare di Coppa Italia si scontano nella stessa competizione.
Per le gare di Coppa Italia i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di Giustizia Sportiva.
Le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il disposto dell’art. 22 comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva.
Le tasse reclamo sono fissate in € 78 per i reclami al Giudice Sportivo e in € 130 per i reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale.
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Art. 8 – Formazione delle classifiche : Le classifiche saranno stabilite mediante attribuzione di tre punti per le gare vinte ed un punto per la gare pareggiate. Per le gare perse non vengono attribuiti punti.
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Art. 9 – Reclami : Si rimanda alle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. con il Comunicato Ufficiale n° 52/A, allegato al presente Comunicato Ufficiale.
-
Art. 10 – Calendari ed orari : I calendari e gli orari della manifestazione sono quelli stabiliti con Comunicato Ufficiale.
Le Società provviste di idoneo impianto di illuminazione, omologato dal C.R. Lazio, possono chiedere di disputare le gare interne con inizio posticipato fino alle ore 18.00.
Orari di inizio successivi dovranno essere concordati con la Società ospite.
Eventuali variazioni di campi, orari e date potranno essere richiesti dalle societa’ interessate.
Tali richieste debbono pervenire al Comitato Regionale almeno 5 giorni prima della gara alla quale si riferiscono con il necessario benestare della società avversaria.
-
Art. 11 – Arbitri : Per le gare della Fase Regionale gli arbitri e gli assistenti arbitrali saranno designati dal C.R.A.
-
Art. 12 – Applicazione Regolamenti Federale: per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.
Calendario della Coppa Italia di Promozione.
TRENTADUESIMI DI FINALE:
- Mercoledì 29 settembre 2010 gare di andata;
- Mercoledì 13 ottobre 2010 gare di ritorno;
SEDICESIMI DI FINALE:
- Mercoledì 27 ottobre 2010 gare di andata;
- Mercoledì 10 novembre 2010 gare di ritorno;
OTTAVI DI FINALE:
- Mercoledì 24 novembre 2010 gare di andata;
- Mercoledì 8 dicembre 2010 gare di ritorno;
QUARTI DI FINALE:
- Mercoledì 2 febbraio 2011 gare di andata;
- Mercoledì 16 febbraio 2011 gare di ritorno;
SEMIFINALI:
- Mercoledì 2 marzo 2011 gare di andata;
- Mercoledì 16 marzo 2011 gare di ritorno;
FINALE : DOMENICA 22 MAGGIO 2011.
Ago
26
La Lega Nazionale Dilettanti indice, per la stagione sportiva 2010/2011, la XLVI Edizione della Coppa Italia Dilettanti riservata alle Società partecipanti al Campionato di Eccellenza.
La competizione si svolgerà in due fasi:
- una prima Fase Regionale;
- una seconda Nazionale.
REGOLAMENTO DELLA FASE REGIONALE
La Fase Regionale sarà organizzata secondo il presente Regolamento.
- Art. 1 – Partecipazione delle squadre:
Alla competizione sono iscritte d’ufficio tutte le squadre componenti l’organico del Campionato di Eccellenza 2010/2011 del Comitato Regionale Lazio.
- Art. 2 – Formula:
- a) Turno eliminatorio.
Al turno eliminatorio prenderanno parte n. 8 Società, così determinate:
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n. 7 Società ammesse a completamento dell’organico del Campionato di Eccellenza 2010/2011:
- A.C.D. ANITRELLA, A.S.D. CITTA’ DI MARINO, A.S.D. MONTEROSI, A.S.D. TOR SAPIENZA, POL. COMUNALE DIL. FOGLIANESE, A.S.D. TORRENOVA, A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO;
-
n. 1 Società prima classificata nel proprio girone del Campionato di Promozione 2009/2010, con il peggior quoziente punti conseguiti/gare disputate: A.S.D. US TERRACINA CALCIO (fusione tra VIRTUS TERRACINA 2003 e FORMIA 1905);
Le suindicate Società verranno abbinate tra loro, e, con gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta, si determineranno le 4 squadre che andranno a completare l’organico delle Società ammesse ai sedicesimi di finale.
Sarà dichiarata vincente del turno eliminatorio, la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti e, a parità di punti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare.
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherò la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta.
Verificandosi ulteriore parità al termine della seconda gara, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, secondo le modalità previste dalla Regola 7 delle “Regole di Giuoco e decisioni ufficiali”. -
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b) Sedicesimi di finale: le 32 squadre verranno abbinate tra loro, e con gare di andata e ritorno, con le stesse modalità di cui al Turno eliminatorio, si determineranno le squadre che avranno diritto al prosieguo della Manifestazione.
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c) Ottavi e quarti di finale, semifinali : in ciascun Turno le squadre verranno abbinate tra loro e, con gare di andata e ritorno, con le stesse modalità di cui al Turno eliminatorio, si determineranno le due squadre che avranno diritto a disputare la Finale per l’aggiudicazione della Coppa Italia 2010/2011.
-
d) Finale: per l’aggiudicazione della Coppa Italia Dilettanti 2010/2011, e la conseguente ammissione alla Fase Nazionale della Manifestazione, le squadre finaliste disputeranno un’unica gara, in campo neutro, della durata di due tempi da 45’ ciascuno. Qualora, al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra vincente verranno disputati 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno, al termine dei quali, persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, secondo le modalità previste dalla Regola 7 delle “Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali”.
- a) Turno eliminatorio.
-
Art. 3 – Rinuncia a gare: nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art.17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 – 3). Inoltre, la stessa Società verrà esclusa dal proseguo della Manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di € 5.000,00.
Verranno anche escluse dal prosieguo della Manifestazione le Società che utilizzino calciatori in posizione irregolare o che, comunque, si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l’art. 17 del C.G.S. -
Art. 4 – Premi : Alla Società vincente verranno riconosciuti i seguenti premi:
- Trofeo di Campione Regionale di Coppa Italia;
- N. 25 medaglie da assegnare ai calciatori e tecnici della squadra;
- Contributo di € 3.500, in conto spese di iscrizione al Campionato 2011/2012.
Alla Società 2ª classificata:
- Coppa;
- N. 25 medaglie da assegnare ai calciatori e tecnici della squadra.
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Art. 5 – Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’eta’: Alle gare di Coppa Italia Dilettanti – Fase Regionale Cat. Eccellenza, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’eta’ massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2010/2011 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di eta’, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 comma 3 delle NOIF. Le Società partecipanti hanno comunque l’obbligo di impiegare sin dall’inizio delle gare, e per l’intera durata delle stesse, e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti, almeno QUATTRO calciatori, così distinti, in relazione alle seguenti fasce di età: uno nato dal 1°.1.1990 in poi, due nati dal 1°.1.1991 in poi ed uno nato dal 1°.1.1992 in poi. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche il caso di infortunio dei calciatori come sopra specificati.
L’inosservanza delle predette disposizioni comporterà l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva. -
Art. 6 – Sostituzione di calciatori : durante tutte le gare della Coppa Italia Dilettanti e’ consentita la sostituzione di tre calciatori, secondo quanto previsto dall’art. 74 delle NOIF.
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Art. 7 – Organizzazione e Disciplina Sportiva: Per la sola fase regionale, l’organizzazione verra’ curata dal Comitato Regionale Lazio, così come anche la disciplina della competizione e’ demandata agli Organi Disciplinari del Comitato stesso. Le sanzioni di cui alla lettera e), dell’art. 19 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, inflitte dagli Organi competenti in relazione a gare di Coppa Italia si scontano nella stessa competizione. Per le gare di Coppa Italia i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di Giustizia Sportiva. Le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il disposto dell’art. 22 comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva. Le tasse reclamo sono fissate in € 78 per i reclami al Giudice Sportivo e in € 130 per i reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale.
-
Art. 8 – Formazione delle classifiche: le classifiche saranno stabilite mediante attribuzione di tre punti per le gare vinte ed un punto per la gare pareggiate. Per le gare perse non vengono attribuiti punti.
-
Art. 9 – Reclami : si rimanda alle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. con il Comunicato Ufficiale n° 52/A, allegato al presente Comunicato Ufficiale.
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Art. 10 – Calendari ed orari : i calendari e gli orari della manifestazione sono quelli stabiliti con Comunicato Ufficiale. Le Società provviste di idoneo impianto di illuminazione, omologato dal C.R. Lazio, possono chiedere di disputare le gare interne con inizio posticipato fino alle ore 18.00. Orari di inizio successivi dovranno essere concordati con la Società ospite. Eventuali variazioni di campi, orari e date potranno essere richiesti dalle societa’ interessate. Tali richieste debbono pervenire al Comitato Regionale almeno 5 giorni prima della gara alla quale si riferiscono con il necessario benestare della società avversaria.
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Art. 11 – Arbitri : Per le gare della Fase Regionale gli arbitri e gli assistenti arbitrali saranno designati dal C.R.A.
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Art. 12 – Applicazione Regolamenti Federali: Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.
Calendario della Coppa Italia di Eccellenza.
SEDICESIMI DI FINALE:
- Mercoledì 29 settembre 2010 gare di andata;
- Mercoledì 6 ottobre 2010 gare di ritorno.
OTTAVI DI FINALE:
- Mercoledì 20 ottobre 2010 gare di andata;
- Mercoledì 27 ottobre 2010 gare di ritorno.
QUARTI DI FINALE:
- Mercoledì 10 novembre 2010 gare di andata;
- Mercoledì 17 novembre 2010 gare di ritorno.
SEMIFINALI
- Mercoledì 1 dicembre 2010 gare di andata;
- Mercoledì 8 dicembre 2010 gare di ritorno.
FINALE : GIOVEDI’ 6 GENNAIO 2011.
Ago
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Ricorsi Coppa Italia, Coppe Regionali, Coppe Provinciali
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ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.
Il Presidente Federale
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Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D, relativi alla stagione sportiva 2010/2011, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;
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ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
delibera
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che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:
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i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
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gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b),del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;
-
il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;
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gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.
La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);
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Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.
Ago
24
NOIF: Art. 117 (Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori “professionisti”)
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1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori “professionisti”, determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno ufficialmente atto.
2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali.
3. Nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante da atto scritto depositato presso la lega di appartenenza della Società, il calciatore professionista può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto e per una sola volta nel corso della stessa stagione sportiva. Gli atti comprovanti le risoluzioni consensuali sono validi ed efficaci unicamente se depositati entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.
4. Il calciatore “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.
5. La risoluzione del contratto con un calciatore professionista consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato della serie C2 a quello della Nazionale Dilettanti ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue per la stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore già tesserato come “professionista” e quello già tesserato come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società delle Leghe Professionistiche, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabilite per le cessioni di contratto.
Ago
24
NOIF:Art. 116 (Proroga di tesseramento e stipulazione di contratto in caso di promozione)
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Le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato dl Serie C, hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto da “professionista” con tutti i calciatori “non professionisti”, in precedenza per essa tesserati, a condizione che abbiano l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28. Per tali calciatori la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio.
Ago
24
NOIF: Art. 114 (Stipulazione di un contratto professionistico)
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1. II calciatore “non professionista” può stipulare un contratto da “professionista” nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito o, se svincolato, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti, previo assenso di quest’ultima. Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.
2. ABROGATO
3. II calciatore “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art.28, stipuli un contratto da professionista con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa nei termini prescritti l’offerta di un contratto da professionista, ai sensi dell’art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”.
4. II calciatore “giovane di serie” che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l’offerta di un contratto da professionista ai sensi dell’art. 33, può ottenere il tesseramento da “professionista” stipulando il primo contratto con qualsiasi società delle Leghe Professionistiche.
Ago
24
NOIF: Art. 113 (Svincolo per la stipulazione di contratto da “professionista”)
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1. II calciatore “non professionista” che, avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche, reso esecutivo dalla Lega competente, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”:
- a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio;
- b) con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale.
Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo.
Ago
24
NOIF: Art. 112 (Svincolo per opzione per il tesseramento quale tecnico)
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- abrogato
- abrogato
Ago
24
1. II calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all’atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall’effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore minore di età ed il trasferimento riguardi l’intero nucleo familiare.
2. II calciatore può ottenere lo svincolo inoltrando ricorso alla Commissione Tesseramenti in qualunque periodo dell’anno. Al ricorso va allegata la documentazione comprovante il diritto allo svincolo e la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente copia del ricorso e della documentazione.
Ago
24
1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l’affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d’autorità. II provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.
2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori svincolati possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.
3. II ritiro o l’esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori.
4. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, sono svincolati d’autorità. Per ottenere lo svincolo essi devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e inviata in copia anche al Comitato competente, di essere inclusi in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato. II Comitato, accertato il diritto dei calciatori, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti, con l’osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.
5. I calciatori tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all’art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente. Questo, accertato il diritto allo svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché per la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.
6. I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale o biennale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie “pulcini” ed “esordienti” hanno diritto di essere svincolati se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.
7. Lo svincolo dei calciatori “giovani”, nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. I Comitati stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori “giovani” delle categorie “pul- cini” ed “esordienti” quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell’attività presso la società titolare del tesseramento.
Ago
24
1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.
2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.
3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso dl ricevimento inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. L’opposizione va preannunciata al Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.
4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l’obbligo dl dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione dl tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazione, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.
5. L’ opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d’autorità dello stesso.
6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato, in casi particolare può investire direttamente della richiesta dl svincolo e della opposizione la Commissione Tesseramenti.
7. La pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della decisione del Comitato.
Ago
24
NOIF: Art. 108 (Svincolo per accordo)
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1. Le Società possono convenire con calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione.
2. lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione dalla L.N.D. ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo.
Ago
24
NOIF: Art. 107 (Svincolo per rinuncia)
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1 La rinuncia al vincolo del calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato “lista di svincolo”. Per i calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale.
L’inclusione nelle “liste di svincolo” suppletive dei calciatori “non professionisti” che hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 94 ter, comma 2, è consentita nel solo caso in cui il modulo di cui al capoverso precedente sia sottoscritto anche dai calciatori medesimi. L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società.
Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche dall’esercente la potestà genitoriale qualora il calciatore sia minore di età. I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive.
2. Le “liste di svincolo” contengono il nome del calciatore o dei calciatori da svincolare e debbono essere inoltrate, nel termine perentorio fissato annualmente dal Consiglio Federale, alle Leghe, ai Comitati od alle Divisioni. Questi pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli gli elenchi dei calciatori da svincolare; gli elenchi vengono successivamente inoltrati alla Segreteria Federale.
3. Le “liste di svincolo”, una volta in oltrate, non possono essere modificate.
4. Le Leghe possono chiedere alla Segreteria Federale, entro il 15 luglio dl ogni anno, di non dar corso allo svincolo dei calciatori nei casi di inadempienza alle obbligazioni da parte delle società o degli stessi calciatori, riconosciuta da decisione degli organi federali competenti.
5. Avverso l’inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2 ed entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in comunicato ufficiale, gli interessati possono ricorrere alla Commissione Tesseramenti nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
6. Le società hanno l’obbligo di comunicare al calciatore la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l’invio delle “liste di svincolo”.
7. L’ inclusione del calciatore in lista di svincolo vale come nulla osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera.