Regolamento Tesseramenti, Svincoli e Trasferimenti dei calciatori nella stagione sportviva 2010/2011 appartenenti alla LND (Lega Nazionale Dilettanti) e ai Professionisti F.I.G.C..

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O COMUNICATO UFFICIALE N. 110/A TERMINI E MODALITA’ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA’ DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA’ DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

1. Variazioni di tesseramento.

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

  1. Calciatori “giovani dilettanti”.
    Il tesseramento dei calciatori “giovani dilettanti” (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39.1 del N.O.I.F., fino al 31 maggio 2011.
    La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
  2. Calciatori “non professionisti”.
    Il tesseramento di calciatori “non professionisti” (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:

    • da giovedì 1° luglio 2010 a giovedì 31 marzo 2011 (ore 19.00).

    La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

  3. Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.
    I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione e richiedere il conseguente tesseramento:

    1. da giovedì 1° luglio a sabato 31 luglio 2010 (ore 12.00) - autonoma sottoscrizione - Art. 103 N.O.I.F.;
    2. da lunedì 2 agosto a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica;
    3. da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica.
      La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

  • a) da giovedì 1° luglio a venerdì 17 settembre 2010 (ore 19.00)
  • b) da mercoledì 1° dicembre a giovedì 16 dicembre 2010 (ore 19.00).

Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti.
Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l’accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione.

Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante”, nei limiti di età di cui all’art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione può avvenire nei seguenti distinti periodi:

  • a) da giovedì 1° luglio a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00);
  • b) da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00).

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori “Giovani di Serie” da Società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione a società dilettantistiche.

Il trasferimento di un calciatore “Giovane di Serie” da società di A, B, 1^ e 2^ Divisione a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

  • a) da giovedì 1° luglio a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00);
  • b) da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00).

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti.
Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l’accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

5. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale.

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:

  • da giovedì 1° luglio a venerdì 31 dicembre 2010 (ore 19.00).

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di competenza, oppure spedite a mezzo posta.
In quest’ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, semprechè lo stesso pervenga entro l’11 gennaio 2011.

6. Calciatori stranieri provenienti o provenuti da Federazione estera.

La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero proveniente o provenuto da Federazione estera purché sia documentato quanto previsto dall’art. 40, comma 11, punto 1) e 2), delle N.O.I.F..
La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma.
La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..
In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all’art. 4 (allegato 3 del Regolamento dello status e transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da Federazione estera, non possono essere acquisiti in prestito da società dilettantistiche.

7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia).
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini sottoindicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

  • da giovedì 1 luglio a venerdì 16 luglio 2010 (ore 19.00) (vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Liste di svincolo suppletive

  • da mercoledì 1° dicembre a giovedì 16 dicembre 2010 (ore 19.00) (vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura) .

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2010. b)

Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5).
Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di 2^ Divisione al Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto:

  • da giovedì 1° luglio a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione;
  • da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica.

Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo).
Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2011 (ore 19.00). Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2011.

TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”
Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia).

I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi: - da mercoledì 1° dicembre a giovedì 16 dicembre 2010 (ore 19.00).
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2010.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MAGGIO 2010

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE Giancarlo Abete

Comunicato Tesseramento, Traferimento e Svincolo Giocatori di calcio (2010/2011).

Di seguito viene riportata la definizione di “Calciatore” cosi come stabilito dal NOIF (Norme Organizzative Interne Federali), in particolare dagli Art. 27, Art.28, Art. 29.

TITOLO Vl. - I CALCIATORI

Art. 27: I calciatori.

  1. I calciatori tesserati per la F.I.G.C. sono qualificati nelle seguenti
    categorie:
    a) “professionisti”;
    b) “non professionisti”;
    c) “giovani”.

  2. L’impiego dei calciatori, a seconda della categoria di appartenenza, è stabilito dalle presenti norme nonché da quelle delle Leghe e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.

  3. Ad ogni effetto l’età del calciatore è computata con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Art. 28: Giocatori “ professionisti”.

  1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C.

  2. II rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

  3. II primo contratto da “professionista” può essere stipulato dai calciatori che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, salvo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 33.

Art. 29: Giocatori “non professionisti”.

  1. Sono qualificati “non professionisti” i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D. compresi quelli di sesso femminile, quelli che giocano il “Calcio a Cinque” e quelli che svolgono attività ricreativa.

  2. Per tutti i calciatori “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.

  3. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto del successivo art. 94 ter, possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.

Tutte le norme complete possono esere scricate dal sito www.figc.it (Sito Ufficiale della Federazione Italiana Gioco Calcio).

Benvenuti sul nuovo blog www.figclazio.info.

Nostra intenzione è quella di rendere maggiormente fruibili le carte federali emanate dalla FIGC, rivolte alle Società di Calcio iscritte nei campionati organizzati dalla LND (Lega Nazionale Dilettanti).

Particolare attenzione verrà rivolta ai COMUNICATI UFFICIALI emanati dalla FIGC Comitato Regionale Lazio che potete visitare al seguente indirizzo web web www.figclaio.it (sito ufficiale).

Si ricorda che questo NON E’ IL SITO UFFICIALE della FIGC COMITATO REGIONALE LAZIO.

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